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Caro-materiali opere pubbliche, dal 1° aprile le richieste di accesso al fondo

Con la pubblicazione del Decreto Ministero delle Infrastrutture del 1 febbraio 2023 n. 16 (G.U. n. 55 del 6/03/2023) vengono definite le modalità operative per l’accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche previsto dal decreto-legge n. 50/2022 (c.d. DL Aiuti) da parte delle stazioni appaltanti per i lavori 2023.

 

Sono interessati dal decreto, gli interventi previsti dall’articolo 26, commi 6-bis e 6- ter del succitato dl 50/2022, ossia:

 

Le Stazioni appaltanti dovranno inviare le richieste di accesso al Fondo, telematicamente tramite la piattaforma dedicata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rinvenibile all’indirizzo https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/login  utilizzando quattro finestre temporali:

1° aprile – 30 aprile 2023

1° luglio – 31 luglio 2023

1° ottobre – 31 ottobre 2023

1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024

 

Nell’istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:

  1.  i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
  2.  il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
  3.  l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
  4.  l’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 6- bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
  5.  l’entità del contributo richiesto;
  6.  gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

 

Con riferimento al punto 4) in elenco si ricorda che, ai sensi dell’articolo 26 comma 6 bis, quarto periodo, del dl 50/2022, per l’accesso al Fondo, le stazioni appaltanti utilizzano:

 

Il decreto stabilisce, inoltre, i termini entro i quali il Ministero esaminerà le domande ricevute:

Relativamente a ciascuna finestra temporale, il MIT deciderà cumulativamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, emanando decreti direttoriali della competente direzione, adottati secondo la tempistica sopra riportata. È fatta salva la facoltà per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto del 31 gennaio 2024.

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