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Benessere e tutela degli animali

La Legge Regionale n. 5 del 17/2/2005 a tutela del benessere animale disciplina le modalità della detenzione, del commercio e dell’allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l’attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi. Disciplina inoltre il procedimento di apertura di attività economiche che riguardano animali da compagnia (non sono soggette al procedimento di tutela del benessere animale di cui all’art. 5 della legge regionale 5/2005 le strutture veterinarie pubbliche e private).

Tra di essi:

Animali da compagnia

Per animali da compagnia si intendono quelli tenuti dall’uomo per compagnia od affezione senza fini produttivi o alimentari (codice ateco 96.09.04). Sono inoltre compresi nella definizione coloro che svolgono attività utili come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy2, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e gli esemplari appartenenti alle specie esotiche in via di estinzione. Sono esclusi i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

Per attività di allevamento di cani e gatti si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 3 fattrici o 10 cuccioli l’anno. Quando si tratta di altre specie di animali da compagnia, per attività di allevamento, si intende esclusivamente quella esercitate a fini di lucro. L’apertura di attività economiche riguardanti gli animali da compagnia, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l’allevamento di quelli esotici, è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune presso il quale l’attività ha sede. La segnalazione, che consente l’immediato inizio dell’attività, deve essere corredata della documentazione indicante:

Requisiti dei locali e delle strutture destinate al commercio degli animali d’affezione

Le dimensioni dei locali e le strutture che ospitano gli animali devono essere conformi ai minimi indicati della Regione con la delibera 394/2006, così come modificata dalla delibera di Giunta regionale n. 647/2007 e devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti minimi:

Tali requisiti si applicano anche alle toelettature, quando compatibili con l’attività svolta.

Il Titolare

Requisiti

Qualificata formazione sul benessere animale

Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia. In attuazione della L.R. 17/2/2005 n. 5.

Il parere è vincolante e viene rilasciato da: servizio Veterinario AUSL Modena

Allegato:

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