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Autotrasporti internazionali: nuova normativa europea in vigore dal 20 agosto

Autotrasporti internazionali: nuova normativa europea in vigore dal 20 agosto

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 Luglio 2020, sono stati pubblicati i regolamenti e le tempistiche del “Pacchetto Mobilità” per l’attuazione delle nuove normative del settore autotrasporti (Regolamenti UE n°1054/2020 e n° 1055/2020 e direttiva UE n° 1057/2020).

Queste le date di applicazione:

20 agosto 2020

Con questa dispositiva i conducenti che compiono trasporti internazionali possono effettuare 2 periodi di riposo settimanale ridotto consecutivi a condizione che nel corso di 4 settimane consecutive effettuino almeno 4 periodi di riposo settimanale di cui almeno 2 siano periodi di riposo settimanale regolare (45 ore); ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato entro la fine della terza settimana successiva.

È esplicitamente confermato il divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare in cabina; le prescrizioni prevedono un alloggio adeguato con attrezzature per il riposo e adeguati servizi igienici. Le eventuali spese per l’alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.

Le imprese devono organizzare l’attività dei conducenti in modo tale che essi possano tornare nel proprio Paese di residenza ogni 3 o 4 settimane in funzione del proprio orario di lavoro.

Dal 1° luglio 2026 il Regolamento si applicherà anche ai veicoli che effettuano trasporti internazionali e operazioni di cabotaggio di peso superiore a 2,5 tonnellate.

L’obbligo di installazione dello smart tachograph di ultima generazione, che consentirà di registrare l’esatto momento di attraversamento delle frontiere e di localizzare le attività di carico e scarico, diventerà obbligatorio dal 2023 per tutti i veicoli di nuova immatricolazione di peso superiore a 3,5 tonnellate .

2 febbraio 2022

Con questa dispositiva è stata estesa l’applicazione delle norme e dei controlli del distacco anche nei trasporti internazionali, così come nel cabotaggio; rimangono esclusi dall’applicazione il transito e le operazioni di trasporto bilaterale.

Nel tragitto verso il paese di destinazione e nel tragitto di ritorno è consentita un’ulteriore attività di carico e/o scarico di merci in entrambe le direzioni senza rientrare nel regime di distacco (in alternativa nessuna attività di carico/scarico nel tragitto di andata e fino a due attività nel tragitto di ritorno).

Le deroghe si applicheranno solo ai trasporti effettuati con veicoli muniti di tachigrafo intelligente.

21 febbraio 2022

Oltre ad estendere ai veicoli con massa compresa tra le 2,5 e 3,5 tonnellate l’obbligo di possedere i requisiti per l’accesso alla professione, per contrastare il fenomeno delle “società di comodo”, questa dispositiva rafforza il collegamento tra il luogo di stabilimento dell’impresa e lo svolgimento dell’attività: per garantire che questo collegamento sia autentico i veicoli utilizzati nei trasporti internazionali dovranno tornare alla sede di attività dell’impresa almeno una volta ogni otto settimane.

È stata confermata la possibilità di effettuare fino a un massimo di 3 operazioni di cabotaggio in 7 giorni, ma è stata introdotta la condizione del cosiddetto ‘periodo di raffreddamento’ (cooling off) di 4 giorni durante il quale il veicolo deve uscire dal Paese in cui ha effettuato le operazioni di cabotaggio e non può rientrarvi.

Uno Stato membro può applicare queste stesse norme ai tragitti stradali di trasporto combinato svolto sul suo territorio.

Le violazioni delle norme sul cabotaggio possono comportare la perdita del requisito dell’onorabilità e il ritiro dell’autorizzazione a effettuare trasporti internazionali.

 

Per maggiori informazioni:
Franco Spaggiari, responsabile CNA Fita Autotrasporto – tel. 059 418573 – fspaggiari@mo.cna.it

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