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Attività secondarie e strumentali degli enti del terzo settore: in Gazzetta Ufficiale il decreto

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il decreto 19 maggio 2021 N.106, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 luglio 2021, in vigore dal 10 agosto 2021, definisce i requisiti di strumentalità e secondarietà delle attività diverse da quelle di interesse generale degli enti del terzo settore. La possibilità per gli Enti del Terzo Settore di svolgere attività diverse da quelle individuate nei propri statuti quali attività di interesse generale (scelte tra uno o più dei 26 settori di attività), è subordinata alle seguenti condizioni:

Il decreto pubblicato stabilisce quindi i criteri con cui che le attività “diverse” possono essere considerate secondarie e quindi possano essere svolte da un E.T.S.

In riferimento a ciascun esercizio (anno sociale), ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. i ricavi derivanti dalle attività “diverse” non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;oppure
  2. i ricavi derivanti dalle attività “diverse” non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

A scegliere e documentare il carattere secondario delle attività “diverse”, sarà l’organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) dell’Ente del Terzo Settore, a cui spetta il compito di scegliere il criterio utilizzato tra uno dei due sopra elencati.

Al fine del computo della percentuale si dovrà tener conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. 

Infatti, rientrano tra i costi complessivi dell’ente del Terzo Settore, anche:

Ai fini del computo delle suddette percentuali (30 % o 66%) non sono considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli Enti del Terzo Settore presso enti terzi.

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