Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il decreto 19 maggio 2021 N.106, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 luglio 2021, in vigore dal 10 agosto 2021, definisce i requisiti di strumentalità e secondarietà delle attività diverse da quelle di interesse generale degli enti del terzo settore. La possibilità per gli Enti del Terzo Settore di svolgere attività diverse da quelle individuate nei propri statuti quali attività di interesse generale (scelte tra uno o più dei 26 settori di attività), è subordinata alle seguenti condizioni:

  • che l’atto costitutivo o lo statuto prevedano espressamente la possibilità di svolgerle attività “diverse”;
  • che le attività “diverse” (di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117) indipendentemente dal loro oggetto, siano esercitate dall’Ente del Terzo Settore, per la realizzazione in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • che siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto.

Il decreto pubblicato stabilisce quindi i criteri con cui che le attività “diverse” possono essere considerate secondarie e quindi possano essere svolte da un E.T.S.

In riferimento a ciascun esercizio (anno sociale), ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. i ricavi derivanti dalle attività “diverse” non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;oppure
  2. i ricavi derivanti dalle attività “diverse” non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.

A scegliere e documentare il carattere secondario delle attività “diverse”, sarà l’organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) dell’Ente del Terzo Settore, a cui spetta il compito di scegliere il criterio utilizzato tra uno dei due sopra elencati.

Al fine del computo della percentuale si dovrà tener conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. 

Infatti, rientrano tra i costi complessivi dell’ente del Terzo Settore, anche:

  • i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro dei volontari, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di lavoro;
  • le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
  • la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Ai fini del computo delle suddette percentuali (30 % o 66%) non sono considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli Enti del Terzo Settore presso enti terzi.