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Appalti, nuove responsabilità nel versamento delle ritenute

Come previsto, rispetto alla versione contenuta nel decreto-legge, la norma in materia di versamento delle ritenute fiscali negli appalti è stata ridimensionata in fase di conversione in Legge. Nonostante la modifica, la norma continua a presentare molteplici problemi applicativi e pone in capo alle imprese (sia appaltatrici che committenti) diversi adempimenti; per questo motivo è stata duramente criticata da tutte le associazioni imprenditoriali, CNA compresa.

L’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la rende però operativa dal 1° gennaio 2020 e l’Agenzia delle Entrate è già intervenuta con alcuni chiarimenti operativi, chiarimenti ancora insufficienti a rendere la norma pienamente comprensibile e attuabile.

E’ auspicabile che a breve pervengano altri ed ulteriori chiarimenti necessari per mettere a punto l’applicazione delle regole previste; non è escluso inoltre che il decreto “Milleproroghe”, in questi giorni al vaglio del Parlamento, possa contenere uno slittamento dell’entrata in vigore a regime della norma, ma al momento non ci sono notizie certe in tal senso.

IL CONTENUTO DEL NUOVO ARTICOLO 4 LEGGE 157/2019 (D.L. 124/2019)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti – sostituti d’imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato (committenti) che affidano il compimento di una o più opere, o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo “superiore” a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati ed aventi le seguenti caratteristiche:

sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che a loro volta sono obbligate a rilasciarla) entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute stesse:

EFFETTI SANZIONATORI

Per le imprese appaltatrici
Nel caso l’impresa appaltatrice o affidataria:

il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli. Di tale situazione il committente ne deve dare comunicazione entro 90 giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Per il committente
In caso di inottemperanza al blocco dei pagamenti da parte del committente, quest’ultimo sarà tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice per le violazioni degli obblighi circa la corretta determinazione delle ritenute e la corretta esecuzione delle stesse.

CASI DI ESONERO

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici potranno essere esonerate dagli adempimenti di cui sopra, qualora siano in possesso, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione dei documenti, dei seguenti requisiti:

I requisiti dovranno essere attestati da una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, certificazione che dovrà essere trasmessa al committente e che avrà validità 4 mesi dalla data di rilascio. Un apposito provvedimento definirà ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste con modalità semplificata di riscontro dei dati.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice (o affidataria o subappaltatrice) con distinti modelli F24 per ciascun committente.
E’ esclusa, per le imprese appaltatrici tenute al rispetto della norma, la possibilità di avvalersi nel modello F24 di versamento delle ritenute fiscali, dell’istituto della compensazione di contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso del contratto di appalto.

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con due risoluzioni intervenute a ridosso della pubblicazione della norma in gazzetta Ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha dettato i primi chiarimenti operativi che si possono così sintetizzare:

CONSIDERAZIONI

Come detto, la norma si presenta di difficile interpretazione ed ancora più difficile attuazione.
Sono diversi ancora i dubbi che dovranno essere sciolti affinché le imprese (appaltatrici e committenti) possano operare con correttezza.

Si citano, a titolo esemplificativo, alcuni tra i dubbi applicativi:

La norma è quindi destinata a creare notevole confusione.

Continueremo a seguire l’evolversi della situazione e a darne comunicazione alle imprese.

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