Come previsto, rispetto alla versione contenuta nel decreto-legge, la norma in materia di versamento delle ritenute fiscali negli appalti è stata ridimensionata in fase di conversione in Legge. Nonostante la modifica, la norma continua a presentare molteplici problemi applicativi e pone in capo alle imprese (sia appaltatrici che committenti) diversi adempimenti; per questo motivo è stata duramente criticata da tutte le associazioni imprenditoriali, CNA compresa.

L’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la rende però operativa dal 1° gennaio 2020 e l’Agenzia delle Entrate è già intervenuta con alcuni chiarimenti operativi, chiarimenti ancora insufficienti a rendere la norma pienamente comprensibile e attuabile.

E’ auspicabile che a breve pervengano altri ed ulteriori chiarimenti necessari per mettere a punto l’applicazione delle regole previste; non è escluso inoltre che il decreto “Milleproroghe”, in questi giorni al vaglio del Parlamento, possa contenere uno slittamento dell’entrata in vigore a regime della norma, ma al momento non ci sono notizie certe in tal senso.

IL CONTENUTO DEL NUOVO ARTICOLO 4 LEGGE 157/2019 (D.L. 124/2019)

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti – sostituti d’imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato (committenti) che affidano il compimento di una o più opere, o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo “superiore” a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati ed aventi le seguenti caratteristiche:

  • prevalente utilizzo di manodopera;
  • svolgimento presso le sedi di attività del committente;
  • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualsiasi forma

sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che a loro volta sono obbligate a rilasciarla) entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute stesse:

  • copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente;
  • un elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell’appalto, identificati attraverso il codice fiscale, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, della retribuzione corrisposta e della relativa ritenuta.

EFFETTI SANZIONATORI

Per le imprese appaltatrici
Nel caso l’impresa appaltatrice o affidataria:

  • non abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e le informazioni relative ai lavoratori;
  • risulti aver omesso il versamento delle ritenute fiscali o averlo fatto in misura insufficiente rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessa;

il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli. Di tale situazione il committente ne deve dare comunicazione entro 90 giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Per il committente
In caso di inottemperanza al blocco dei pagamenti da parte del committente, quest’ultimo sarà tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice per le violazioni degli obblighi circa la corretta determinazione delle ritenute e la corretta esecuzione delle stesse.

CASI DI ESONERO

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici potranno essere esonerate dagli adempimenti di cui sopra, qualora siano in possesso, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione dei documenti, dei seguenti requisiti:

  • risultino in attività da almeno 3 anni;
  • siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • abbiano eseguito nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Dette previsioni non applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

I requisiti dovranno essere attestati da una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, certificazione che dovrà essere trasmessa al committente e che avrà validità 4 mesi dalla data di rilascio. Un apposito provvedimento definirà ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste con modalità semplificata di riscontro dei dati.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice (o affidataria o subappaltatrice) con distinti modelli F24 per ciascun committente.
E’ esclusa, per le imprese appaltatrici tenute al rispetto della norma, la possibilità di avvalersi nel modello F24 di versamento delle ritenute fiscali, dell’istituto della compensazione di contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso del contratto di appalto.

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con due risoluzioni intervenute a ridosso della pubblicazione della norma in gazzetta Ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha dettato i primi chiarimenti operativi che si possono così sintetizzare:

  • la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa);
  • la decorrenza della previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020;
  • nel modello F24 di versamento delle ritenute, andrà indicato il codice identificativo “09” unitamente al codice fiscale del committente.

CONSIDERAZIONI

Come detto, la norma si presenta di difficile interpretazione ed ancora più difficile attuazione.
Sono diversi ancora i dubbi che dovranno essere sciolti affinché le imprese (appaltatrici e committenti) possano operare con correttezza.

Si citano, a titolo esemplificativo, alcuni tra i dubbi applicativi:

  • quali sono le forme di appalto o esternalizzazione a cui la norma va applicata, stante i requisiti che i contratti devono possedere;
  • come calcolare le ritenute dovute per singolo appalto, stante il meccanismo di calcolo che prevede una “progressività” di determinazione delle stesse;
  • a quale appalto imputare le ritenute fiscali che si applicano comunque anche sulla retribuzione dovuta in caso di assenza (malattia, infortunio) del lavoratore occupato nell’appalto;
  • quali controlli potrà effettuare il committente sulle ritenute operate, stante la mancanza di informazioni utili a tale controllo (si pensi ad esempio ai carichi di famiglia che incidono sulla determinazione delle ritenute)

La norma è quindi destinata a creare notevole confusione.

Continueremo a seguire l’evolversi della situazione e a darne comunicazione alle imprese.