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Aggiornamento applicativo Catasto regionale impianti termici (CRITER)

Il 1° febbraio 2024 verrà rilasciata la nuova versione dell’applicativo CRITER con importanti aggiornamenti.
Per tale motivo, nel medesimo giorno, è previsto un fermo macchina dalle ore 12.00 alle ore 14.00 durante il quale non sarà possibile effettuare alcuna operazione.

Aggiornamenti previsti:

Alla luce di quanto riportato, si invitano le imprese a rendere definitivi i Libretti e i Rapporti in stato di bozza entro il 1° febbraio 2024 pena la cancellazione superate le tempistiche sopra indicate e a rendere definitivi i libretti di impianto in stato di revisione. Per i Rapporti di controllo tecnico in attesa di firma si raccomanda di procedere alla finalizzazione con firma digitale nelle modalità e tempistiche previste dalla legge.

Inoltre, si invitano tutte le imprese a verificare costantemente il numero dei rapporti in stato in attesa di firma accedendo alla maschera dell’applicativo RICERCA RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO DA FIRMARE e di provvedere alla conversione dei rapporti di controllo in stato definitivo.

Per la procedura di firma fare riferimento al paragrafo FIRMA RAPPORTI DI CONTROLLO nel manuale aggiornato Manuale utente “impresa”: guida all’utilizzo dell’applicativo Criter, visualizzabile o scaricabile nell’area riservata “Manuali d’uso” o nella sezione “Manuali” raggiungibile al seguente link

A completamento dell’ultima raccomandazione, si riportano gli adempimenti previsti dal Regolamento regionale n. 1/2017 smi, agli art. 14 e 15 in merito alle tempistiche di registrazione relative ai rapporti di controllo:
“…Entro i successivi 90 giorni, la ditta di installazione o manutenzione che ha effettuato il controllo provvede a trasmettere alla Regione il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica nelle forme e con gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Qualora il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica riporti delle raccomandazioni o prescrizioni, la trasmissione deve avvenire il più tempestivamente possibile e comunque non oltre 30 giorni …”
e in merito alle conseguenze nel caso di inadempienza a tali regole riportate al comma 4 dell’art.24:
“…la mancata o non corretta compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 15, così come il suo mancato invio alla Regione, nei tempi e con le modalità ivi previste, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro a carico dell’installatore o del manutentore…”

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