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Agevolazioni acquisto beni strumentali, ecco il credito d’imposta

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un nuovo credito d’imposta per rinvestimenti in beni strumentali in sostituzione dei precedenti regimi fiscali noti come super e iperammortamento. Cambia quindi la natura del beneficio che non è più costituito dalla possibilità di dedurre quote maggiorate di ammortamento o di canoni di leasing, ma diviene un credito d’imposta da compensare tramite il modello F24. Questo rende la nuova misura più appetibile per tutti i contribuenti, anche quelli con margini operativi risicati, in perdita o in regime forfettario, che risultavano di fatto esclusi dalla precedente disciplina.

Il credito d’imposta è riservato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 oppure fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Per gli investimenti ordinari, non rientranti quindi nelle definizioni di “Industria 4.0”, il credito d’imposta spetta anche agli esercenti di arti e professioni.

La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. La sua fruizione può avvenire a decorrere:

È utile sottolineare come il credito d’imposta sia cumulabile con altre agevolazioni (ad es. la nuova Legge Sabatini) a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ATTENZIONE PERO’:

Sotto il profilo degli adempimenti necessari all’ottenimento del beneficio, bisogna porre particolare attenzione ai seguenti aspetti:

  1. Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono riportare l’espresso riferimento alla normativa in esame (c.d. fattura parlante). Tale riferimento deve essere inserito direttamente all’emissione della fattura elettronica, senza possibilità di essere integrato successivamente, pena la perdita del beneficio.
  2. Per i soli beni di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 232/16 ovvero i beni rientranti nella cosiddetta 4.0, la normativa prevede la necessità di un’apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. A tale riguardo, il Ministero ha recentemente precisato come la comunicazione sia funzionale esclusivamente all’acquisizione delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative e non costituisca condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.

Per maggiori informazioni:
Finimpresa – tel. 059 251760 – info@finimpresa.it

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