Viene riscritta integralmente la disciplina dei maxi-ammortamenti vigenti fino al 31 dicembre 2019 che, dal 2020, saranno sostituiti da un credito d’imposta. In particolare, si tratta di una nuova forma di bonus che dovrebbe favorire l’acquisto di beni strumentali nuovi nonché l’acquisto di beni “industria 4.0”.

L’agevolazione sarà riconosciuta alle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel 2020, ed entro il 30 giugno 2021, a condizione che l’ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo del bene.

Potranno accedervi tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Il bonus avrà come oggetto:

  • beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa;
  • beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, elencati nell’allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il nuovo credito d’imposta sarà concesso in misura variabile a seconda del tipo di bene strumentale che viene acquisito. Nello specifico: per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari nuovi (sostanzialmente, quelli a cui prima si applicava il superammortamento), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, fino a un tetto massimo di 2 milioni di euro; per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari innovativi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (a cui si applicava l’iperammortamento), elencati nell’allegato A della legge 232/2016, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 40% del costo, fino a un tetto massimo di spesa di 2,5 milioni di euro e nella misura del 20%, da 2,5 a 10 milioni di euro; per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, elencati nell’allegato B della legge 232/2016, è riconosciuto nella misura del 15%, con tetto di spesa pari a 700mila euro. Il bonus sarà fruibile solo in compensazione “orizzontale”, ossia tra tributi diversi (articolo 17 del D. Lgs. n. 241/97) in 5 quote annuali di pari importo, che si riducono a 3 per gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”.