Il Decreto Agosto ha raddoppiato, portandolo da 258,23 euro a 516,46 euro, il limite per il quale i beni e servizi prestati ai dipendenti non concorrono alla formazione del reddito.

Poiché il decreto ha modificato il solo limite reddituale non variano le altre prescrizioni. In particolare, nella determinazione di questo importo, occorre considerare tutti i beni e servizi percepiti dal contribuente nell’anno, anche da parte di altri datori di lavoro. Inoltre, è importante ricordare che al superamento della soglia annua, l’intero valore dei benefit concorre a formare il reddito.

La modifica è eccezionale, in quanto limitata al solo 2020, e interviene a valere su tutto il periodo d’imposta: la nuova soglia esplica effetti anche con riferimento all’erogazione di beni e servizi avvenuta nel corso dei precedenti mesi dell’anno 2020.

Con le operazioni di conguaglio fiscale, il datore di lavoro/sostituto di imposta dovrà considerare il valore dei beni o servizi già erogati e disporre eventuali correttivi.