Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E pubblicata il 4/11/22 chiarisce i numerosi dubbi interpretativi e le incertezze operative sulle misure fiscali per il welfare aziendale.
Le novità più rilevanti da segnalare in sintesi sono:

  • la misura spetta anche ai percettori di reddito assimilato a lavoro dipendente;
  • la misura non deve per forza essere erogata a categorie omogenee di lavoratori ma può anche rappresentare un’erogazione ad personam;
  • la misura è cumulabile con il bonus carburanti (bonus 200 euro) – ciò porta per l’anno 2022 ad avere due misure agevolative concomitanti tra loro e cumulabili ( 200 € per bonus carburante e 600 € per fringe benefit e rimborsi utenze domestiche acqua , luce, gas);
  • in caso di superamento dei limiti di cui sopra e, al verificarsi di ciò (es. fringe benefit e rimborsi utenze per complessivi 650 euro), il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo erogato (es. 650 euro) e non la sola quota eccedente il limite di euro 600.

 

Si innalza per il 2022 il tetto dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali fino a 3.000 euro.

ll Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce “Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti”. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 ed è in vigore dal giorno dopo. Il decreto innalza per il 2022 il tetto dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali, fino a 3.000 euro.

Come noto, il Decreto Aiuti Bis ha allargato l’ambito dei fringe benefit, prevedendo che  fra le somme detassate fino a 600 euro, per il solo 2022 – potessero rientrare, oltre ai benefit erogati entro il 12 gennaio 2023 – anche i rimborsi ai lavoratori degli importi spesi per pagare le utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas, come sostegno per far fronte al caro bollette.

Ora il Decreto Aiuti Quater, modificando proprio il Decreto Aiuti bis, allarga la soglia di esenzione, ma sempre in riferimento al periodo d’imposta in corso.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 35/E del 4 novembre in relazione al precedente limite di 600 € previsto dal D.L. aiuti bis valgono anche per la nuova versione della norma.

L’allargamento della soglia di esenzione può continuare a intendersi dunque come un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante da 200 euro.

La possibilità di erogare benefit detassati fino a 3mila euro si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche ai collaboratori), senza vincoli di reddito per accedere, e i benefit possono essere dati anche ad personam (senza la necessità di un accordo aziendale).

Le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per le utenze domestiche potranno riguardare solo consumi effettuati nel 2022 ( anche se fatturati nel 2023) relativi a immobili abitativi posseduti o detenuti, in base a un titolo idoneo, dal dipendente o dai suoi familiari (indicati nell’articolo 12 del Tuir), a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.

Sono comprese anche le spese per utenze intestate al condominio o al locatore, a patto che nel contratto sia previsto espressamente il riaddebito analitico delle stesse a carico del locatario (il lavoratore o i suoi familiari, a patto che ne sostengano le spese).

Il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta o, in alternativa, un’autocertificazione (in base al Dpr 445/2000) con la quale attesti il possesso della documentazione che prova il pagamento delle utenze, e gli elementi necessari per identificarle.

Il datore dovrà acquisire anche una autocertificazione che attesti che le spese non siano state oggetto di richiesta di rimborso anche presso altri datori di lavoro.