In continuità con la campagna straordinaria di vigilanza in edilizia avviata nel 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto la prosecuzione degli accertamenti nel settore edile, con le medesime modalità e finalità dello scorso anno ma con particolare riguardo ai numerosi cantieri edili che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate) e più in generale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni).

In particolare, sono previste verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno, con accertamenti indirizzati principalmente verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati.

Gli obiettivi verranno selezionati con diverse modalità: fondate segnalazioni/richieste d’intervento pervenute, informazioni ricavabili dalle notifiche preliminari e dalle sinergie in essere con le Casse Edili, l’Agenzia Entrate e CNCE (Commissione nazionale paritetica Casse Edili). Le operazioni di vigilanza verranno anche condivise con l’ASL al fine di evitare duplicazioni d’intervento, assicurare uniformità operativa e reciprocità delle segnalazioni.

La vigilanza proseguirà per tutto il 2022 e nel corso dell’anno l’INL provvederà anche all’attivazione di apposite task force finalizzate ad intervenire in specifici contesti territoriali.

Nel corso degli accertamenti, particolare attenzione verrà rivolta alla verifica delle irregolarità in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato 1 del D.Lgs. 81/2008 (TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), riscontrate con maggiore frequenza dal personale ispettivo dell’Ispettorato, inerenti: la mancata formazione e addestramento, la mancata elaborazione del DVR e del POS, la mancata protezione da caduta nel vuoto, l’uso dei ponteggi.

A tale proposito, l’INL rammenta che chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione (art.131, c.6, D.lgs. n.81/2008).

Per poter commercializzare in Italia un ponteggio, il fabbricante deve essere in possesso della relativa autorizzazione ministeriale (art. 131, comma 2, D.lgs. n. 81/2008). Ne consegue che l’impiego di ponteggi privi di autorizzazione ministeriale non è consentito e la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente.

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