Da oggi, 6 agosto 2021, il Certificato Verde sarà uno strumento necessario per i cittadini che partecipano a particolari attività o fruiscono di determinati servizi.

In questo senso, la norma di legge (art. 3 del D.L. n. 105/2021), prevede l’esibizione del certificato verde per poter accedere alle seguenti attività:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Rispetto ai servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso è necessario fare una distinzione tra attività di ristorazione aperta al pubblico e quella no. Infatti, molto spesso queste attività sono riservate ai soli clienti della struttura quindi con accesso vietato del “pubblico” e pertanto per adesso le strutture ricettive non rientrano nella casistica del green pass e potrebbero essere escluse anche queste attività di ristorazione, ma chiaramente essendo ancora molto dubbiosa la situazione si attendono chiarimenti.
Resta chiaro che un servizio di ristorazione all’interno di una struttura ricettiva ma con accesso anche del “pubblico non cliente” rientra a pieno titolo nel green pass per i non ospiti della struttura stessa.

In base all’articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021, la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione messa a disposizione “VerificaC19” che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

 

Green pass e privacy

La verifica del Green Pass consiste nella consultazione di dati riferiti a una persona fisica, pertanto, si è, teoricamente, in presenza di trattamento di dati personali in base alla normativa privacy nazionale ed europea.

Il comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 stabilisce che l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.

In questo senso, l’applicazione governativa “VerificaC19” che consente la verifica del certificato verde, opera in maniera tale che non vi sia la raccolta del dato.

Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

Nel rispetto delle norme in vigore, pertanto, una volta effettuata la verifica, non deve essere operata alcuna raccolta dei dati.

Ne consegue che, in caso di eventuali controlli da parte delle autorità competenti, anche ai fini dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste, potranno essere verificati – tra gli altri aspetti – esclusivamente i Green Pass degli utenti presenti al momento del controllo.

Nomina di un incaricato alla verifica del Green Pass

Alla verifica del certificato verde tramite l’applicazione ufficiale sono deputati oltre ai pubblici ufficiali, al personale addetto ai servizi di controllo, anche i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, i proprietari o i legittimi detentori di luoghi o locali presso cui si svolgono gli eventinonché i loro delegati.

Il comma 3 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 stabilisce che i soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

Per quanto riguarda i luoghi privati soggetti all’obbligo di esibizione del certificato Verde, pertanto, l’addetto alla verifica potrà essere il titolare della struttura oppure un suo delegato, come ad esempio un proprio dipendente nominato in maniera formale come prescritto dalla legge.

 

Aspetti procedurali riguardanti la delega

Il dipendente abilitato alla verifica del green pass dovrà essere incaricato prima dell’inizio dell’attività di accertamento.

Il titolare dell’attività dovrà infatti impartire le adeguate istruzioni preliminarmente alla verifica, in relazione a diversi aspetti. Alcuni suggerimenti riguardanti la delega:

  • È preferibile predisporre una delega individuale e nominativa e deve avvenire con “atto formale”, pertanto, sarà necessaria la forma scritta;
  • La delega è conferita dal “datore di lavoro” (es. titolare di impresa individuale; legale rappresentate di società o soggetto al quale sono stati formalmente conferiti i poteri di gestione dei rapporti di lavoro). Si ritiene che la delega non possa essere conferita da altre figure intermedie (es. responsabile del servizio/unità produttiva gerarchicamente sovraordinato al lavoratore);
  • La delega deve contenere le “necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica”. A questo proposito, quindi, occorrerà inserire:
    1. I limiti cui deve attenersi l’operatore: deve essere assolutamente chiaro che il lavoratore incaricato non potrà raccogliere alcun dato ulteriore e non potrà conservare i dati identificativi. Come previsto dal comma 4 dell’art. 13 del menzionato DPCM l’intestatario della certificazione verde, all’atto della verifica, a richiesta dei verificatori, dimostra la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità. È pertanto consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione, tuttavia tale richiesta serve solo ai fini del controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell’intestatario. Non è possibile assumere o conservare alcuna informazione;
    2. Le modalità concrete di effettuazione dell’accertamento: l’operazione di controllo avviene tramite l’App ufficiale “VerificaC19” che occorrerà scaricare su un dispositivo mobile e il cui “vademecum” è presente in allegato alla circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2022, n. 0028862 (che è possibile trovare cliccando qui).
      1. In questo senso l’operatore richiederà ai partecipanti, prima di accedere all’area in cui si svolge l’evento o al pubblico esercizio di mostrare il QR Code del proprio certificato verde COVID-19, in formato digitale oppure cartaceo, ed esibire il proprio documento di riconoscimento.
      2. L’operatore, a questo punto, verificherà la validità del certificato e la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’applicazione
      3. se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data di nascita.
    3. È certamente utile predisporre e fornire informazioni aggiuntive ai lavoratori nel caso di contestazioni da parte dell’utenza, per esempio nel caso di interessati che ritengono di poter entrare nei locali pur in assenza della certificazione verde. Potrebbe rendersi opportuno, in questi casi, prevedere una procedura che porti al coinvolgimento di un superiore gerarchico (a sua volta incaricato) o del datore di lavoro, titolare/gestore.
    4. È opportuno specificare che l’incarico in capo al lavoratore selezionato rientra tra gli obblighi lavorativi.  Da questo ne deriva che il lavoratore dovrà svolgere in maniera corretta anche questo adempimento con tutto ciò che ne deriva ad esempio in materia di potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. In caso di eventuale inadempimento degli obblighi di verifica che comporti l’assoggettamento del titolare/gestore del servizio alle sanzioni normativamente previste, sarà esclusivamente lo stesso a rispondere nei confronti delle autorità sul piano amministrativo, mentre gli effetti nei confronti del lavoratore delegato si potrebbero produrre – ricorrendone i presupposti – sul piano disciplinare ed eventualmente risarcitorio.
    5. Al fine di proporre un’informativa semplice e completa è possibile allegare alla delega il manuale d’uso per i verificatori presente in allegato alla menzionata circolare del Ministero della Salute (Ministero della Salute 28 giugno 2022, n. 0028862)

Le indicazioni riguardanti l’obbligo di verifica del Green Pass riguardano gli utenti che accedono ai servizi dei settori in esame. Con riferimento alla diversa posizione dei lavoratori occupati nei medesimi settori, non vige ad oggi analogo obbligo normativo. Su tale aspetto potrebbero essere emanati provvedimenti di legge nel prossimo futuro.

Infine, è possibile trovare cliccando qui un fac simile che può essere utilizzato come traccia per redigere la delega al lavoratore per la verifica del green pass.