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Nel corso dell’anno 2020 è stato approvato, dalla Commissione Europea e dal Consiglio Europeo, il nuovo Regolamento CE n.1055/2020che modifica i regolamenti (CE) n.1071/2009, (CE) n.1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada”.

In questi ultimi mesi che ci separano dall’entrata in vigore dei suoi contenuti (dilazionati nel corso dell’anno 2022), tramite le forze politiche ed il MIMS (Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile), stiamo cercando di condividere la predisposizione di Decreti Direttoriali attuativi di un Regolamento CE che, pur essendo obbligatorio in tutti i suoi elementi e quindi direttamente applicabile, lascia ancora alcuni spazi di manovra agli stati membri.

Nello specifico il nuovo regolamento sui trasporti interviene su:

LICENZA COMUNITARIA PER MEZZI aventi massa da 2 a 3,5 ton.

(entrata in vigore 22 maggio 2022)

Una delle novità importanti inserita nel famoso Pacchetto Mobilità europeo e, più nello specifico, nel Regolamento UE 1055/2020, è la parziale modifica dell’art. 4 del Regolamento CE 1072/2009.

Si tratta del regolamento che disciplina il trasporto internazionale su strada nell’Unione Europea e la novità consiste nel fatto che, a partire dal 21 maggio 2022, tutte le imprese di autotrasporto su strada per conto di terzi che vogliano eseguire servizi internazionali su strada, anche se operano con veicoli la cui massa sia superiore a 2,5 tonnellate ed inferiore alle 3,5 tonnellate (prima esentati), dovranno in ogni caso richiedere il rilascio della licenza comunitaria ed avere al seguito, durante gli spostamenti fuori dell’Italia (indipendentemente se a carico o scarichi o solo in transito), la copia certificata conforme rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione.

L’estensione dell’obbligo della licenza comunitaria per trasporto con veicoli prima esonerati è una importante “rivoluzione”. Per poter ottenere la licenza comunitaria l’impresa di autotrasporto deve essere iscritta con lo status di “attiva” al Registro Elettronico Nazionale – REN (conseguentemente anche con lo status di “definitiva” all’Albo C/T) ed il proprio gestore dei trasporti deve essere in possesso di un attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci. Il che sta ad indicare che tutte le imprese con i gestori dei trasporti abilitati tramite il corso breve, senza esame di 74 ore, non potranno ottenere la licenza comunitaria.

La Nostra Associazione ha provveduto, congiuntamente ad altre, ad attivarsi presso il Ministero competente affinché coloro che svolgono già tale attività possano essere esentati alla frequenza di un ulteriore corso di formazione di 150 ore ed al sostenimento dell’esame.

ACCESSO AL MERCATO

(entrata in vigore 21 febbraio 2022)

Fermi restando i 4 requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività (onorabilità, stabilimento, idoneità finanziaria e idoneità professionale), gli Stati comunitari non potranno più decidere di “imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada”.

Tale possibilità – sinora contenuta nel comma 2, dell’articolo 3, del Reg. UE 1071/2009 – viene difatti eliminata (con la soppressione operata dal paragrafo 2, dell’articolo 1, del nuovo reg. 1055), per cui decadrà  la disciplina nazionale nota come “accesso al mercato” (cfr. art. 2, comma 227 legge 247 del 2007, come modificato con art. 11, comma 6-sexies, della legge 4 aprile 2012, n. 35).Quanto accade oggi, laddove le nuove aziende di autotrasporto possono iniziare ad esercitare solo per subentro ad altra impresa che si cancella dall’albo (per cessione azienda o cessione parco veicolare) oppure con ingresso diretto, tramite autoveicoli in disponibilità di categoria almeno Euro 5 e massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate, verrà a decadere.

Pertanto, chi vorrà iniziare l’attività dovrà solamente dimostrare i 4 requisiti di cui sopra (onorabilità, stabilimento, idoneità finanziaria, idoneità professionale).

Anche in questo caso siamo al lavoro, a livello nazionale, per “ammorbidire” questa norma per una maggior tutela degli attuali possessori delle licenze.

ONORABILITÀ

(in attesa di circolare Ministeriale)

Con le modifiche apportate all’articolo 6 del 1071/09, si:

  • estende la verifica dell’onorabilità anche agli eventuali Direttori esecutivi dell’impresa (oltre ovviamente ai legali rappresentanti, amministratori e gestori dei trasporti);
  • aumentano le tipologie di condanne e sanzioni che possono determinare la perdita del requisito (ad esempio sanzioni per diritto tributario, le condanne per distacco dei lavoratori nel trasporto su strada, le violazioni sul cabotaggio e alla legge sulle obbligazioni contrattuali);
  • prevede la possibilità che le Autorità competenti, dello Stato dove ha sede l’impresa, possano disporre l’ispezione dei locali della stessa impresa, nei casi di applicazione delle menzionate condanne in altro Stato membro (e di annotazione delle stesse nel Registro elettronico delle imprese comunitarie di autotrasporto – ERRU, di prossima implementazione anche in Italia);
  • consente all’Autorità competente di decidere, nel caso sopra indicato, se la perdita dell’onorabilità costituisce una risposta sproporzionata alla violazione o condanna ricevuta (in tal caso l’Autorità annota tali motivi nel sopra citato Registro). Nel caso in cui la giudichi proporzionata, applica essa stessa la perdita dell’onorabilità in capo all’impresa o al suo gestore dei trasporti;
  • prevede di fare riferimento all’elenco di categorie per tipi e livelli di gravità delle infrazioni che, oltre quelle in materia di autotrasporto – elencate nell’allegato IV al reg. 1071/2009, possono comportare la perdita dell’onorabilità (elenco che al momento in Italia deve essere ancora attivato);
  • prevede, per il gestore inidoneo, che lo stesso non possa essere riabilitato prima che sia trascorso un anno dalla data di perdita dell’onorabilità e dopo la frequenza di una formazione adeguata di almeno tre mesi o il superamento di un esame riabilitativo (cfr. modifica all’articolo 16 del reg. 1071/09

IDONEITÀ FINANZIARIA PER VEICOLI AVENTI MASSA DA 2,5 A 3,5 TON.

(In vigore dal 21 febbraio 2022)

Con la modifica all’articolo 7 del precedente Reg. 1071/09 si prevedono ora nuovi importi di capacità economica:

  • per le imprese che esercitano esclusivamente con autoveicoli da 2,5 a 3,5 ton. di massa complessiva, sono pari a:
    • 800 euro per il primo autoveicolo e
    • 900 euro per ogni autoveicolo supplementare
  • per gli autoveicoli di massa complessiva tra 2,5 e 3,5 ton. in disponibilità delle imprese aventi anche autoveicoli di massa superiore. Per questi veicoli leggeri l’importo da garantire sarà (dal 21 febbraio 2022) pari a 900 euro cadauno, mentre sino a quel momento in Italia si devono garantire 5000 euro.

AGGIORNAMENTO IDONEITÀ PROFESSIONALE

(in attesa delle decisioni Ministeriali)

L’unica modifica introdotta dal Regolamento 1055 riguarda la facoltà, concessa agli Stati membri, di organizzare una formazione di aggiornamento dei gestori dei trasporti anziché ogni 5 anni (come già previsto dal precedente 1071/09) ogni tre anni. Si tratta ora di vedere quanto l’Italia vorrà dare attuazione a tale facoltà, peraltro già fatta propria con la legge 35/2012, ma mai applicata in concreto per assenza dei decreti applicativi.

CONTROLLI

(in attesa delle decisioni Ministeriali)

Sui controlli alle imprese, la modifica recata all’art. 12 del Reg. 1071/09, prevede ora che gli stessi siano svolti “periodicamente” (non ogni cinque anni), con anche la possibilità di controlli mirati e specifici alle imprese che occupano le posizioni più a rischio nel sistema di classificazione previsto dalla direttiva 22 del 2006, ancora in attesa di piena attuazione in Italia.

INTRODUZIONE NUOVI DATI DA INSERIRE SUL R.E.N.

Viene modificato l’articolo 16 del vecchio regolamento 1071 stabilendo che nei registri siano riportati, tra gli altri:

  • i nomi dei gestori dei trasporti designati dalle imprese;
  • le targhe dei veicoli a disposizione delle imprese;
  • il numero delle persone occupate al 31 dicembre dell’anno precedente;
  • il fattore di rischio dell’impresa nella classificazione di cui alla direttiva 22/2006;

PERIODO DI “RAFFREDDAMENTO” IN TEMA DI CABOTAGGIO

Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 8 del vecchio reg. 1072, viene introdotto il periodo di “raffreddamento”, secondo il quale al trasportatore che ha svolto i trasporti di cabotaggio consentiti (cioè i 3 trasporti di cabotaggio, entro una settimana, dallo scarico del trasporto internazionale in entrata nel Paese ospitante) non è consentito effettuare altri trasporti di cabotaggio per i 4 giorni successivi nello stesso Paese in questione.

Seguono altre disposizioni sulle prove documentali che il vettore dove fornire per dimostrare la correttezza e la regolarità dei trasporti di cabotaggio eseguiti ed evitare che i menzionati trasporti siano effettuati in modo da costituire un’attività permanente o continuativa, nello Stato membro ospitante. Tra queste vi è la produzione della E-CMR (lettera di vettura internazionale elettronica) conforme alla convenzione del 2008, dall’Italia non ancora attuata (ma che rientra nel programma di transizione digitale legato al PNRR).

Si fa infine notare che la violazione delle norme in materia di cabotaggio (e distacco) può comportare  la perdita dell’onorabilità ed il conseguente ritiro delle autorizzazioni al trasporto delle imprese e che gli Stati membri possono scegliere se applicare le norme sul cabotaggio anche per la parte della strada effettuata nel quadro di un trasporto combinato, onde evitare possibili abusi legati alla fornitura illimitata e continuativa di servizi consistenti in tragitti stradali iniziali o finali all’interno  di uno Stato membro ospitante (cfr. modifica all’art. 10 del reg. 1072/09).