Entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni, le fondazioni, le cooperative sociali che svolgono attività nei confronti degli stranieri e tutte le imprese devono assolvere l’obbligo di trasparenza e di pubblicità degli emolumenti o dei vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni, pubblicando gli importi sui propri siti internet o analoghi portali digitali o sui siti della rete associativa a cui aderiscono. Ricordiamo che CNA ha predisposto una sezione del proprio sito dove pubblicare queste informazioni, mettendola gratuitamente a disposizione degli associati.

soggetti interessati dagli obblighi di pubblicità e trasparenza riguardano tre principali categorie:

  1. associazioni, fondazioni, ONLUS e tutti gli Enti del Terzo Settore;
  2. cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex d.lgs. 286/98;
  3. soggetti che svolgono attività di impresa

Sono esclusi i professionisti.

I soggetti erogatori considerati dalla normativa sono:

  • pubbliche amministrazioni;
  • società controllate dalle pubbliche amministrazioni;
  • società in partecipazione pubblica;
  • associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell’art. 2 bis D.lgs. 33/2017).

Le informazioni da pubblicare sono le seguenti:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
  4. data di incasso;
  5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”)

Come calcolare l’importo di 10mila euro

Il limite di euro 10.000 deve essere conteggiato con i seguenti criteri:

  • Le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva o risarcitoria, effettivamente incassati, in caso di vantaggio non economico, fruiti, ricevuti/incassati dalle pubbliche amministrazioni, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, se superiori a euro 10.000.

Vengono escluse dall’obbligo le operazioni a carattere bilaterale (corrispettivi) o risarcitorio (a titolo di risarcimento) o retributivo (retribuzione per un incarico ricevuto), e i benefici di carattere generale (ad esempio quei contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

(N.B.: per le società di capitali, le cooperative e altri soggetti, l’adempimento s’intenderà soddisfatto mediante la pubblicazione degli importi ricevuti, nella Nota Integrativa del Bilancio di esercizio);

  • Il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione;
  • si suggerisce di indicare anche i contributi a fondo perduto relativi agli aiuti COVID (decreti “Rilancio” e “Ristori”): è preferibile conteggiarli nel computo dei 10.000 euro (per precauzione);
  • il 5 per mille è escluso dal computo.

Modalità di pubblicazione

Le associazioni e le fondazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet, ma in mancanza del sito dedicato, è possibile effettuare la pubblicazione di pubblicità e trasparenza sui portali digitali – quali la propria pagina facebook – oppure sulla pagina internet della rete associativa alla quale si aderisce o all’associazione di categoria a cui si è tesserati (ad esempio la CNA di Modena).

Il regime sanzionatorio

L’inosservanza di questi obblighi comporta una sanzione pari all’1% delle somme incassate (con un importo minimo di 2.000 euro), oltre all’obbligo di provvedere alla pubblicazione delle informazioni omesse; decorsi 90 giorni, qualora non si sia provveduto al pagamento della sanzione e alla pubblicazione delle informazioni richieste, è prevista la restituzione integrale delle somme ricevute.