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Il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, con una nota pubblicata in data 12/01/2021, fornisce spiegazioni in merito all’obbligo di trasparenza sui compensi erogati, in capo a tutti gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, superiori a 100.000 (centomila) euro.

Gli Enti del terzo settore per i quali è già vigore questo adempimento sono le ODV, APS e ONLUS, iscritte nei relativi registri regionali, in quanto, ad oggi, il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) non è ancora attivo.

Tale obbligo (che, ricordiamo, si aggiunge a quello della trasparenza dei contributi, emolumenti ecc. ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni con scadenza il 28 febbraio di ogni anno), si riferisce all’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, o sul sito internet della rete associativa a cui appartengono, eventuali EMOLUMENTI, COMPENSI O CORRISPETTIVI A QUALSIASI TITOLO ATTRIBUITI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, AI DIRIGENTI E AGLI ASSOCIATI.

La Nota ministeriale, riprendendo l’art. 14 del Codice del Terzo Settore, tende ad operare un bilanciamento del contenuto di tale norma; da un lato, la necessità della trasparenza di questi Enti, che in base alla Riforma, godono di numerose agevolazioni pubbliche, e dall’altro lato il bisogno di riservatezza dei dati pubblicati.

Pertanto, le informazioni sui compensi oggetto di pubblicazione possono essere date, anche in forma anonima (quindi non sarà necessaria una pubblicazione nominativa), ma potrà essere fornita, ad esempio, come informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria (esempio:  retribuzione annua lorda massima e minima dei dipendenti, i compensi ai componenti l’organo di controllo, i rimborsi spese individuando il numero di beneficiari, l’importo medio, massimo, minimo, riconosciuto ai volontari o ai Consiglieri, o dei Dirigenti); dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” o di “rimborso spese”.

In ogni caso non potrà essere sufficiente un dato “aggregato” troppo generico.

In fine, il Ministero non ritiene di dover fornire “format” o modelli.