Il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) ha introdotto il nuovo limite all’uso del contante con l’art. 18, quale misura di contrasto all’evasione fiscale. Significa che per tutti, persone fisiche, giuridiche o società, dal 1 di luglio 2020, tutti i pagamenti o gli incassi pari o superiori a Euro 2.000,00 devono essere eseguiti attraverso metodi tracciabili (fino al 30 giugno la soglia era di Euro 3.000,00).

Vale la pena ricordare che per le associazioni e società sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco e le compagnie filodrammatiche, che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/91, il limite di utilizzo del contante per tutti i pagamenti e versamenti, rimane stabilito pari o superiori ad Euro 1.000,00.

In caso di superamento delle due soglie, le modalità di pagamento o trasferimento di denaro permesse sono quelle che assicurano la tracciabilità: bancomat o carte di debito, carte di credito, prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento tracciabile come, ad esempio, il bonifico.

Nel caso di somme incassate in contanti (ad esempio le quote di iscrizione ai corsi) sarà sufficiente la tenuta di un registro (vedi la prima nota cassa), da cui risultino analiticamente gli incassi e i pagamenti, e gli eventuali versamenti cumulativi dalla cassa ai conti correnti bancari o postali.