All’interno del Decreto Rilancio è stata prevista una agevolazione, c.d. “Bonus Vacanze”, per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B per famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro. Il Bonus Vacanze può essere utilizzato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ed è riconosciuto fino ad un importo massimo di 500 euro. Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione e devono essere adeguatamente documentate.
Il Bonus, per gli utenti finali privati, è fruibile per l’80% come sconto fornito dal fornitore (ad esempio, l’albergo) e per il 20% come detrazione d’imposta al momento della dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda, invece, le imprese turistico ricettive, l’agevolazione spetta nella forma di credito d’imposta da utilizzare direttamente in compensazione nel mod. F24 per il pagamento di imposte, tributi e contributi oppure da cedere a terzi.
Ci concentriamo qui sul bonus vacanze dal punto di vista delle strutture ricettive.
1. INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE
L’agevolazione riguarda le imprese turistico ricettive, gli agriturismi e i bed&breakfast, che devono possedere i titoli prescritti dalle norme nazionali o regionali per l’esercizio dell’“attività turistico-ricettiva”. Sono inclusi anche i soggetti che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale, mentre sono esclusi coloro che svolgono l’attività in via non abituale.
Per individuare le strutture dove gli utenti finali possono utilizzare il Tax Credit Vacanze, l’Agenzia delle Entrate nella sua circolare ha individuato i soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime fiscale adottato (sono inclusi anche coloro che svolgono la propria attività avvalendosi del regime forfetario), svolgono effettivamente le attività previste dalla disciplina agevolativa.
A titolo esemplificativo, l’Agenzia riporta le attività riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO (55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI; 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI)
Sono quindi comprese anche le attività agrituristiche, intese come strutture che svolgono l’attività di cui alla Legge 20/02/2006, n. 96, e alle relative norme regionali.
In ogni caso, il fornitore del servizio turistico deve dichiarare (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Tale dichiarazione è resa attraverso la specifica procedura web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per la verifica da parte del fornitore dello stato di validità dell’agevolazione e per la conferma dell’applicazione dello sconto al cliente.
Occorre sottolineare che, come da FAQ del Mibact, la struttura ricettiva può rifiutare di applicare il Bonus Vacanze, trattandosi comunque di un’iniziativa libera.
2. APPLICAZIONE DELLO SCONTO ALL’UTENTE FINALE
Per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso del corrispettivo all’utente finale intestatario del documento fiscale, il fornitore acquisisce da tale soggetto il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, insieme al suo codice fiscale e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Questa procedura è accessibile mediante l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Con la stessa procedura web il fornitore dichiara, di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Attraverso la suddetta procedura web, sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate da PagoPA S.p.A., il fornitore verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica il fornitore conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto. Dal momento della conferma, l’operazione non può essere annullata e l’agevolazione si intende interamente utilizzata per l’importo spettante (che può essere inferiore alla misura massima concessa), non potendo essere più fruita da nessun altro componente del nucleo familiare anche in riferimento all’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.
L’agevolazione può essere utilizzata da un qualsiasi componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, a condizione che l’utilizzatore effettivo sia intestatario del documento fiscale emesso dal fornitore e sia riportato il suo codice fiscale.
3. DOCUMENTO FISCALE EMESSO DAL FORNITORE E PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura (elettronica o cartacea in base alle modalità di fatturazione del prestatore) o da documento commerciale o scontrino fiscale/ricevuta fiscale (in base alle modalità di certificazione dei corrispettivi del prestatore). In tali documenti deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire dell’agevolazione.
Lo sconto agisce in diminuzione del totale da pagare e non influenza la base imponibile e l’Iva relative alla prestazione turistica che rimangono “invariate” (al lordo dello sconto).
Nel tracciato della fattura elettronica B2B lo sconto potrebbe essere indicato nel campo 2.1.1.8 “ScontoMaggiorazione”.
L’importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura, senza possibilità di frazionamento. Se a fronte di un’unica prestazione turistica viene emessa una fattura per un acconto e una fattura per il saldo, con i rispettivi pagamenti, il Bonus Vacanze può essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti.
Il Bonus Vacanze riconosciuto come sconto può essere utilizzato anche per le prestazioni accessorie indicate nella stessa fattura del fornitore. Può ad esempio essere utilizzato anche per i costi di servizi balneari forniti da un soggetto X se sono indicati nella fattura del soggetto Y (che è l’impresa turistico ricettiva, l’agriturismo o il bed&breakfast).
Il pagamento può essere fatto anche da un soggetto (comunque appartenente al nucleo familiare ISEE) diverso da quello che fruisce dell’agevolazione (intestatario della fattura).
Il pagamento deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Intervento di agenzie di viaggio o tour operator
Se il pagamento avviene con l’ausilio, l’intermediazione o l’intervento di agenzie di viaggio o tour operator questi ultimi devono dare al fornitore gli elementi necessari all’esecuzione della procedura web (codice univoco o relativo QR Code, codice fiscale dell’intestatario del documento fiscale, importo del corrispettivo dovuto).
Il fornitore dei servizi turistici diverso da una ditta individuale può eventualmente incaricare l’agenzia di viaggio o il tour operator (attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) ad operare in suo nome e per suo conto per la procedura web dell’Agenzia delle Entrate di verifica e conferma dell’applicazione dello sconto.
Se il pagamento avviene con l’ausilio, l’intermediazione o l’intervento di agenzie di viaggio o tour operator il documento fiscale deve comunque essere emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico.
Esempio:
Nucleo familiare a cui spetta un Bonus Vacanze di 500 euro e che decide di godere di una vacanza presso una struttura alberghiera per 700 euro (Iva inclusa), prenotando tramite agenzia di viaggi.
Se l’agenzia di viaggi incassa parte del corrispettivo a titolo di acconto (esempio: 2000 euro) e la restante parte viene incassata direttamente dall’albergatore (esempio: 500 euro), le fatture sono emesse nel seguente modo:
- Fattura emessa dall’agenzia di viaggi in nome e per conto dell’albergatore per 200 euro;
- Fattura emessa dall’albergatore per 500 euro, con evidenziazione dello sconto di 400 euro (=500 x 80%). Lo sconto non influenza la base imponibile né l’Iva relativa ma influisce solo sul totale da pagare.
Nella procedura web dell’Agenzia delle Entrate l’albergatore inserisce il codice univoco, il totale dell’operazione (700 euro) e il codice fiscale dell’intestatario della fattura.
Se l’intero corrispettivo (700 euro) è incassato tramite l’agenzia di viaggi quest’ultima emette fattura in nome e per conto dell’albergatore per il corrispettivo totale (700 euro) con evidenziazione dello sconto di 400 euro (=500 x 80%). Lo sconto non influenza la base imponibile né l’Iva relativa ma influisce solo sul totale da pagare. L’agenzia di viaggio fornisce all’albergatore i dati per effettuare la procedura web di verifica e conferma dell’applicazione del bonus (codice univoco, il totale dell’operazione di 700 euro e il codice fiscale dell’intestatario della fattura) o procede direttamente ad effettuare tale procedura in nome e per conto dell’albergatore (possibilità ammessa solo nel caso in cui l’albergatore sia un soggetto diverso da una ditta individuale).
4. RECUPERO DELLO SCONTO EFFETTUATO
A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma, il fornitore recupera lo sconto effettuato all’utente finale come credito d’imposta di pari importo, mediante utilizzo esclusivo in compensazione con mod. F24, oppure mediante cessione, anche parziale, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad Istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Cessione del credito di imposta
In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre a decorrere dal giorno successivo alla conferma dello sconto, il credito d’imposta può essere ceduto attraverso la piattaforma disponibile in una specifica sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accessibile mediante l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti cessionari, a loro volta, utilizzano il credito d’imposta ricevuto esclusivamente in compensazione, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma di cui sopra, oppure lo cedono a loro volta (anche parzialmente).
5. CONTROLLI FISCALI IN CAPO AL FORNITORE E ALTRI CESSIONARI
Qualora l’Amministrazione finanziaria accerti un utilizzo indebito del credito d’imposta, il fornitore dei servizi e gli eventuali cessionari del credito stesso risponderanno solo per l’utilizzo dell’agevolazione in misura eccedente rispetto allo sconto applicato all’utente finale. L’Agenzia, in tal caso, oltre all’importo indebitamente fruito recupererà interessi e sanzioni a norma di legge.