Avviare un’attività di tatuaggio e piercing richiede la conoscenza di normative specifiche e il rispetto di linee guida precise per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei clienti. Di seguito, una panoramica dei requisiti tecnici essenziali per chi desidera intraprendere queste professioni, contenuti all’interno della Delibera di Giunta Regionale 11/4/07 n° 465.
L’attività di tatuaggio consiste nell’inserimento di pigmenti, anche di diversi colori, nel derma, con l’obiettivo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle. L’attività di piercing, invece, prevede l’inserimento cruento di anelli metallici o altri oggetti in varie zone del corpo. Entrambe le pratiche comportano potenziali rischi per la salute e, per questo motivo, devono essere eseguite con rigidi protocolli igienico-sanitari.
È obbligatorio per i professionisti del tatuaggio e del piercing informare adeguatamente i clienti maggiorenni, oppure i genitori o chi esercita la patria potestà per i minori, riguardo alle modalità di esecuzione delle pratiche, ai rischi connessi e alle condizioni di sicurezza necessarie. Queste informazioni devono essere fornite in modo chiaro, permettendo al cliente di comprendere appieno i trattamenti richiesti.
Prima di procedere, è necessario acquisire il consenso informato dell’interessato. Fanno eccezione i casi di piercing al lobo dell’orecchio, richiesti da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che non necessitano di consenso esplicito da parte dei genitori.
Non è consentito eseguire tatuaggi o piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa o in aree del corpo dove la cicatrizzazione risulta particolarmente complessa. È fondamentale che il professionista valuti attentamente queste condizioni prima di procedere con il trattamento.
L’attività deve essere svolta in conformità con le indicazioni tecniche stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale 11/4/07 n° 465.