Il 25 agosto 2020 è stata depositata la sentenza n° 17665/2020 della Corte di Cassazione, sezione III Civile. Questa sentenza ha dichiarato non legittimo l’utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati, disponendo – di fatto – che la sua validità sarebbe da intendersi esclusivamente per i veicoli non immatricolati.

La sentenza sopracitata non rappresenta una novità, andando di fatto a confermare un orientamento già espresso della Cassazione (Sentenza 20.11.2013 n. 26074 e n. 16310 del 04 agosto 2016) che aveva creato sconcerto fra gli utilizzatori della targa di prova, in particolare meccanici e concessionari autoveicoli.

A tale decisione era seguita una prima circolare del Ministero dell’Interno del 30/03/2018 e, a fronte di un diverso orientamento espresso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, venne richiesto il parere del Consiglio di Stato affinché si pronunciasse al riguardo.

In attesa della sentenza definitiva, con una successiva circolare (nr. 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018), il Ministero dell’Interno aveva dato indicazioni agli organi preposti al controllo di evitare sanzioni nei confronti degli operatori del settore che utilizzassero le targhe prova anche su veicoli già immatricolati, secondo la prassi consolidata ed allo scopo di evitare pregiudizio per l’attività economica degli operatori economici.

Nel frattempo, è stato presentato un apposito disegno di legge (A.C. n. 1365) di modifica al DPR 24 novembre 2001 n. 474.

In attesa del parere del Consiglio di Stato o della modifica legislativa come da disegno di legge citato, la discussione in Parlamento è oggi ancora in corso.

 

Rimaneva da chiarire invece il problema assicurativo, nel senso che l’assicurazione della targa, sulla base di questa sentenza, potrebbe rifiutarsi di coprire eventuali danni derivanti da un sinistro.

Alcune compagnie (Unipol-Sai e Generali) hanno confermato che la copertura RCA della Targa Prova vale sia per i veicoli non ancora immatricolati sia per i veicoli già immatricolati, assicurati e non, fermo naturalmente quanto previsto dalle disposizione normative e contrattuali sul corretto utilizzo della targa di prova stessa. Non abbiamo notizie invece di altre Assicurazioni.

Abbiamo posto il quesito all’Associazione di rappresentanza delle Assicurazioni (ANIA) la quale ci ha confermato, in data odierna, che “una sentenza della Cassazione non a sezioni unite non fa stato e pertanto riguarda il caso specifico. Dunque, abbiamo raccomandato al mercato (alle imprese di Assicurazione ndr.) di proseguire esattamente nella stessa maniera di prima della sentenza”.

 

Pertanto ad oggi permane la copertura assicurativa stipulata prima della sentenza di cui sopra sia per veicoli non ancora immatricolati sia per i veicoli già immatricolati, sia assicurati sia non assicurati, anche se riteniamo sia opportuno chiederlo direttamente alla propria assicurazione.

 

Per maggiori informazioni:

Franco Spaggiari
Responsabile CNA Modena Unione Servizi alla Comunità
Tel.   059 418573 | fspaggiari@mo.cna.it