Si avvicina il termine del 30 settembre 2022 e sorge il problema di come certificare a tale data il superamento del 30% dei lavori eseguiti per godere della proroga al 31/12/2022 per la fruizione del Superbonus 110 con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, in relazione agli interventi posti in essere sulle unità immobiliari unifamiliari e sulle unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

La norma, stando alla formulazione attuale, non stabilisce lo strumento che deve essere utilizzato per provare il raggiungimento di tale obiettivo.

La Commissione di Monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha, di recente, dato indicazioni in merito, disponendo che i direttori dei lavori dovranno redigere apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria, per certificare il superamento del 30% dei lavori effettuati rispetto al totale dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022. Tra i mezzi di prova giudicati idonei dalla Commissione di Monitoraggio, sono stati espressamente elencati, a titolo esemplificativo, i Libretti delle Misure, lo Stato di Avanzamento Lavori, i rilievi fotografici, copia di bolle e/o fatture.

La Commissione raccomanda di redigere tale dichiarazione non appena è acquisita la documentazione e sono state effettuate le verifiche necessarie, e rappresenta l’opportunità che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, sia trasmessa tempestivamente via Pec al Committente e all’impresa; comportamento che permette di attribuire data certa al documento. Pur in assenza di uno specifico termine di invio di tale dichiarazione, l’orientamento maggioritario in questo momento porta a concludere che la trasmissione via pec debba avvenire entro il 30 settembre 2022 e ciò per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In questo quadro, si inseriscono poi alcune piattaforme bancarie, che non si accontentano dell’invio a mezzo pec della richiamata dichiarazione, ma richiedono espressamente che la stessa sia addirittura depositata allo sportello unico per l’edilizia sempre entro il termine del 30 settembre 2022.

Prudentemente, pur non essendo tale adempimento richiesto dalla norma e dalla prassi, si suggerisce di procedere anche a tale deposito al SUE entro il termine del 30 settembre 2022 e ciò per evitare che le piattaforme sollevino eccezioni, pregiudicando l’acquisto dei crediti di imposta.

Ovviamente prassi e dottrina consigliano di conservare e di dare data certa agli elementi probatori di quanto dichiarato (fotografie, computi metrici eccetera)

Si allega fac-simile di dichiarazione consigliata da Deloitte.