La risposta dell’Agenzia delle Entrate riguarda gli investimenti effettuati su parti comuni.
Quando gli interventi per il Superbonus del 110% sono effettuati su parti comuni, la norma prevede che il relativo limite di spesa sia moltiplicato per il «numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio». Pertanto, il calcolo del limite massimo applicabile a questi lavori condominiali va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.
Se il condominio, ad esempio, è composto da quattro unità abitative e quattro pertinenze, la spesa massima ammissibile per i lavori sulle parti comuni si calcola considerando tutte e otto le unità (abitazioni e pertinenze).
L’agenzia ha anche chiarito che, se tutti i lavori sono affidati ad un’unica impresa che fattura l’intero intervento con acconti e saldi, per dimostrare che l’intervento trainato (ad esempio, per il fotovoltaico, la caldaia o le finestre) sia stato «svolto tra l’inizio e la fine lavori» di quello «trainante» (ad esempio, l’isolamento termico), «è sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori».
La rilevanza delle pertinenze ai fini del calcolo dei limiti massimi di spese per il superbonus del 110% sulle parti comuni condominiali vale anche per l’Ecobonus non al 110% e per il Sismabonus spettanti per gli «interventi realizzati sulle parti comuni» (in questi casi, di edifici non necessariamente condominiali), in quanto le relative norme prevedono che i vari limiti siano moltiplicati «per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio».
Il chiarimento è conforme con la risposta del 10 giugno 2020, n. 175, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le misure antisismiche «speciali» del 70% o 75%, realizzate su «parti comuni di edifici condominiali» (articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione (che, per la norma, è di 96mila euro «moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio»), deve essere «calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari».
Anche con riferimento alle detrazioni del 70% o 75% per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti, dove la norma impone il limite di spesa di 40mila euro «moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio», la circolare del 31 maggio 2019, n. 13/E, a 6 pagina 316, ha affermato che l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione vada calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.
Invece, per i lavori non sulle parti comuni, le risposte del 19 febbraio 2019, n. 62 (Sismabonus) e 29 settembre 2020, n. 419 (Ecobonus e Sismabonus), hanno confermato, come la prassi precedente, che se l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come «parti comuni», pertanto, «gli interventi realizzati sulle pertinenze non godono di un autonomo limite di spesa».
Invece, con riferimento all’effetto temporale relativamente ai lavori trainati che devono essere realizzati all’interno dell’arco temporale nel quale sono eseguiti quelli trainanti si è posto il problema dei lavori svolti unitariamente dalla medesima impresa. Infatti, di fronte al caso in cui i lavori relativi agli interventi (pannelli fotovoltaici, caldaia ed infissi), siano effettuati congiuntamente, viene precisato che, al fine di provare che il requisito temporale è soddisfatto, è sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori.
Si deve ritenere che la semplificazione consistente nella dichiarazione dell’impresa debba coincidere anche con il relativo pagamento della spesa, in quanto relativamente alle persone fisiche il presupposto per beneficiare della detrazione è l’avvenuto pagamento della spesa.
A quel chiarimento si fa riferimento? Numero?
Buongiorno,
l’articolo fa riferimento ad un chiarimento “a voce” dato dall’agenzia delle entrate nel corso dell’evento streaming organizzato dal Sole 24 ore, lo scorso 27 ottobre, nel quale era presente il direttore dell’Agenzia Ruffini.
Il video, della durata di circa 4 ore, è visibile integralmente all’indirizzo https://stream24.ilsole24ore.com/video/norme-e-tributi/superbonus-110percento-una-proroga-2024/ADcrcfy
Per eventuali chiarimenti può scrivere a superbonus110@mo.cna.it
Buon pomeriggio avrei un quesito relativo al calcolo anche delle pertinenze per interventi ecobonus (cappotto parti comuni superfici opache disperdenti).
Siamo un condominio di circa 110 unità abitative ognuna delle quali con impianto di riscaldamento fisso autonomo.
Nel condominio ci sono all’interrato circa 75 garages accatastati separatamente dalle unità abitative; ovviamente i garages sono sprovvisti di impianto di riscaldamento.
Dai primi calcoli dei limiti di spesa massimi ammissibili l’impresa/progettisti/amministratore del condominio hanno considerato per l’ecobonus complessivamente 185 unità per un importo massimo quindi superiore ai 5,5 mln. E’ nata una discussione in condominio e volevo sapere se il calcolo fatto è corretto. Ovviamente l’intervento di efficientamtamento energetico trainante riguarda le superfici opache esterne dell’immobile fuori terra e l’isolamento delle coperture e non stati computati lavori all’interrato di efficientamento energetico. Sarei grato di una risposta chiara e i riferimenti di normative
Gentile sig. Peschiero,
è una consulenza molto specifica che richiede un’analisi approfondita.
Può contattare la sede di CNA più vicina a lei (http://www.mo.cna.it/aree-territoriali/) per parlare con un nostro referente.
Cordialmente,
CNA Modena
Buongiorno. Nel ringraziarvi per la risposta, sia per i tempi molto ristretti e sia per la chiarezza al quesito postovi, gradirei allora un’ultima conferma di aver ben interpretato quanto da voi illustrato. In un condominio per lavori di ecobonus rientranti con il beneficio del 110% per soli lavori su parti comuni di coibentazione pareti esterne opache che delimitano ambienti riscaldati da superfici esterne o con ambienti non riscaldati (cappotto facciate e isolamento copertura), i limiti massimi ammessi di spesa sono calcolabili moltiplicando la spesa massima ammissibile per il numero delle unità abitative sommando anche il numero delle pertinenze (nel ns. caso garages ovviamente non riscaldati e sui quali non sono previsti interventi di efficientamento energetico). Vi chiedo questa conferma in quanto nel ns. caso tale applicazione comporterebbe un aumento della spesa ammissibile di oltre 2 mln. grazie ancora e buona giornata
Gentile sig. Bastianini,
la risposta alla domanda che lei ci ha posto non può essere esaustiva se fornita tramite un commento su un sito, soprattutto essendo il Superbonus 110% un tema particolarmente articolato.
La invitiamo pertanto a contattare la sede di CNA più vicina a lei (http://www.mo.cna.it/aree-territoriali/) o uno dei nostri referenti (Superbonus 110%).
Cordialmente,
CNA Modena