Gli interventi realizzati sugli immobili con difformità urbanistiche non possono essere agevolati dal Superbonus, ma ci sono delle eccezioni.
Gli interventi sulle parti comuni degli edifici accedono al Superbonus 110% anche in presenza di irregolarità urbanistiche.
A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate per voce del suo direttore Enrico Maria Ruffini che, lo scorso 18 novembre, durante l’audizione sul Superbonus 110% in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, ha spiegato le semplificazioni introdotte dal Decreto Agosto (DL 104/2020 convertito nella Legge 126/2020) al fine di facilitare l’accesso al Superbonus per i lavori sulle parti comuni condominiali.
La regola generale vuole che non si possano applicare le agevolazioni fiscali se manca la conformità edilizia e urbanistica. Questo è previsto all’art. 49 del Testo Unico dell’Edilizia (DPR n. 380 del 2001), secondo cui sono classificabili come difformità:
- le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte;
- il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
Superbonus 110% e difformità urbanistiche
Il Decreto Agosto ha aggiunto all’art. 119 il comma 13-ter prevedendo che: “al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.
Questo significa che eventuali difformità urbanistiche dei singoli appartamenti condominiali non sono da ostacolo al Superbonus 110% per i lavori sulle parti comuni condominiali. In questo caso le asseverazioni dei tecnici abilitati, in merito alla regolarità degli immobili, sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi
Buongiorno,
nel mio condominio, composto da 24 appartamenti, le parti condominiali sono conformi . Alcuni condomini hanno fatto all’interno dei loro appartamenti delle modifiche ( spostamento di muri, creazione di piccoli ripostigli o servizi).
Nel caso che si debbano realizzare interventi trainati(sostituzione infissi o caldaie) negli appartamenti che sono stati modificati, si dovrà procedere a chiedere la sanatoria oppure non è necessario ?
Grazie
Buongiorno Gabriele,
se si intende procedere con la realizzazione di interventi trainati negli appartamenti in cui sono stati effettuati degli abusi, prima di procedere con i lavori, occorre fare la sanatoria.
Per maggiori informazioni può inviare una mail direttamente a superbonus110@mo.cna.it oppure può contattare i referenti indicati alla pagina https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/
Cordiali saluti,
CNA Modena
Dovendo fare un intervento sulla facciate di un edificio e volendo usufruire del bonus fiscale 90% vorrei sapere se la presenza di una veranda abusiva sulla facciata ma in un punto non oggetto di intervento può essere impedimento all’ottenimento del bonus.
Grazie a chi vorrà rispondermi, citando la fonte della risposta.
Buongiorno Franco,
dal seguente articolo https://bonuscasa.ecodibergamo.it/stories/quadro-normativo/bonus-110-gli-abusi-edilizi-bloccano-lo-sconto-anche-per-gli-altri-cosa-fare_1386586_11/ risulta che se la facciata in cui è presente una veranda abusiva non è oggetto di intervento, l’abuso non pregiudica i lavori.
Per maggiori informazioni può inviare una mail direttamente a superbonus110@mo.cna.it oppure può contattare i referenti indicati alla pagina Superbonus 110%.
Cordiali saluti,
CNA Modena
Grazie, ma mi serve una precisazione. Se io intervengo solo su una parte delle parti comuni (ad esempio la facciata lato strada per il bonus facciate 90%) devo asseverare la conformità di tutte la parti comuni (facciata lato strada, facciata lato cortile, androne condominiale, ascensore, tetto, ecc. ) oppure basta la conformità della facciata su cui intervengo (facciata lato strada).Grazie. Cordiali saluti.
Ing.Franco Cartella
Gentile Franco,
essendo la sua domanda particolarmente specifica ed articolata, richiede una consulenza che generalmente forniamo privatamente.
Le consigliamo di contattare direttamente i referenti indicati alla pagina Superbonus 110% che sapranno fornirle la consulenza da lei richiesta.
Cordiali saluti,
CNA Modena
Buongiorno, mi chiamo Michele e volevo se possibile porre un quesito.
Sono proprietario di un appartamento in un piccolo condominio (6 unità abitative) costruito nel 1968. Il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di 5 piani fuori terra, ma ne sono stati realizzati solo 3, realizzando così un condominio avente una cubatura nettamente inferiore a quella prevista in progetto. Tale variazione non fu comunicata al comune, dove è presente tuttora il progetto originale di 5 piani. Volevo chiedere se è possibile accedere all’Ecobonus 110%, e se questa discrepanza impedisce il rilascio del certificato di conformità urbanistica ed, in questo caso cosa dovrei fare per sanare tale situazione. Grazie
P.s. Sarebbero graditi riferimenti normativi
Buongiorno Michele,
il suo è un quesito molto specifico che richiede un’analisi approfondita. Può contattare Monica Borghi, responsabile del servizio Superbonus 110% (borghim@mo.cna.it), oppure la sede CNA più vicina a lei (http://www.mo.cna.it/aree-territoriali/).
Cordialmente,
CNA Modena