Sono state emanate le disposizioni attuative del cosiddetto “Sport bonus” introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018, ossia un credito di imposta spettante alle imprese per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018, per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Lo Sport bonus è un’agevolazione rivolta a tutte le imprese, costituite in forma individuale o collettiva, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Spetta, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, nella misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro, effettuate nel corso dell’anno solare 2018, ai soggetti (enti pubblici o enti privati concessionari degli impianti) che perseguano la finalità di realizzare interventi di restauro e risanamento conservativo oppure di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici.

Ai fini del riconoscimento dello Sport bonus, le erogazioni liberali in denaro devono essere versate dalle imprese avvalendosi esclusivamente di uno dei sistemi di pagamento “tracciati” quali bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e carte prepagate,- assegni bancari e circolari.

Le imprese che erogano il contributo e sono interessate all’utilizzo di tale credito d’imposta, devono fare richiesta all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 30 giorni dall’apertura di ciascuna finestra temporale (01 aprile 2018, prorogabile, e il 20 agosto 2018) inviando, tramite posta certificata (PEC), il modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, nel quale sono indicati l’importo dell’erogazione liberale e il soggetto designato quale futuro beneficiario della liberalità; l’ elenco dei soggetti ammessi, verrà pubblicato sul sito dello stesso Ufficio Istituzionale.

Detto credito sarà utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020; esso non rileva ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.