Il Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 dispone nuovi strumenti per l’accesso al credito e per il sostegno del debito delle imprese nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, al fine di contenere i danni alla liquidità del tessuto imprenditoriale causati dal Corona Virus.
Si possono distinguere due principali settori di intervento:

1) Sostegno alle Piccole e Medie Imprese sui debiti già contratti verso il sistema bancario e degli intermediari finanziari in generale, tramite un nuovo e inedito sistema di sospensione dei debiti (NUOVA MORATORIA) introdotta da Decreto Cura Italia

Si tratta di una misura inedita in quanto, a differenza della tradizionale MORATORIA (già varata in occasione della crisi finanziaria del 2008), questa sospensione degli impegni debitori ha forza di legge.
La moratoria vecchia moratoria concessa dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) era, ed è, invece, una convenzione applicata sulla di base di un accordo di natura negoziale fra la banca e l’impresa richiedente, tanto che in taluni rari casi le banche non la concedevano e qualche intermediario finanziario (marginale) non vi aderì.
Attualmente la NUOVA MORATORIA si applica solo per le PMI: per le Grandi imprese le banche sono intenzionate a “trasferire” nella pratica i contenuti del Decreto, ma, stante la complessità di lettura del profilo del rischio di questa categoria di imprese, la sospensione dei finanziamenti dovrà essere concordata caso per caso, banca per banca ed avrà pertanto origine contrattuale.
L’art.56 del Decreto dispone che la NUOVA MORATORIA consente:

  • La sospensione fino al 30 di settembre degli impegni a medio e lungo termine (leasing inclusi). In questo caso l’impegno sospeso settembre riprenderà il suo ammortamento residuo dopo il 30 settembre accollandosi gli oneri del finanziamento, oltre alla quota capitale;
  • La sospensione, sempre fino al 30 settembre, dei prestiti non rateali (es: bullet a 12 o 18 mesi);
  • Sancisce il divieto agli istituti di credito di revoca parziale o totale degli affidamenti a breve termine (es: anticipi commerciali e fidi di cassa);
  • La proroga, sino al 30 settembre 2020, delle linee di breve termine scadenti nel periodo di interesse.

L’ottenimento di queste proroghe è concesso di fronte a questi requisiti:

  1. Richiesta formale da rivolgersi all’istituto di credito / intermediario finanziario
  2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante (ricordiamo che tale dichiarazione ha rilevanza penale) che l’impresa ha subito in via temporanea carenze di liquidità a causa del COVID 19.
  3. L’impresa deve avere esposizione creditizie deteriorate al 18 marzo 2020. A questo proposito, è probabile che ogni banca stabilisca il requisito della ammissione al beneficio sulla base dei propri regolamenti. Tuttavia, ascoltati i principali istituti di credito, l’orientamento prevalente è che si assumano a parametro come crediti deteriorati solo le sofferenze bancarie (status noto anche al cliente) oppure le rate non pagate di impegni a medio lungo termine e gli sconfini di cassa antecedenti al 18 marzo. Alcuni istituti hanno deciso, di loro spunte, di anticipare il periodo di sconfino o di rata impagata al 31 gennaio.

Il Decreto, peraltro, precisa che NON POSSANO ESSERE addebitati al debitore ulteriori costi rispetto a quelli dell’impegno originario.
La prima interpretazione del Decreto da parte degli istituti di credito, conforta la volontà del legislatore che per questa misura non sarà fatta una istruttoria del credito, garantendo così il massimo beneficio in termini di tempo e di accesso allo strumento.
La “vecchia” moratoria ABI, presentata nei giorni scorsi, rimane in vigore anche se, come è intuibile, avrà un utilizzo residuale per le imprese che manifestano necessità particolari, quali ad esempio sospendere gli impegni fino a 12 mesi oppure rinegoziare la lunghezza dei piani di ammortamento.
Vale la pena ricordare che la moratoria ABI, essendo un atto di natura contrattuale fra l’impresa e l’intermediario, può comportare per l’impresa ulteriori oneri ulteriori accessori. Inoltre, l’esito non è “automatico” come per la moratoria prevista dal Decreto.
Il confronto fra le due misure impone anche una riflessione sul RATING dell’azienda. L’esperienza insegna che l’applicazione della moratoria ABI è rilevata dalla banca come operazione “ristrutturata” e quindi è sicuramente incidente sullo stesso. Il Decreto, invece, essendo una misura straordinaria, non dovrebbe alterare il rating.
In una logica ispirata all’attuale incertezza dei tempi di decorrenza dell’epidemia COVID 19 e dell’evolversi delle misure di sostegno alle imprese, considerando che ad oggi una misura non sembra escludere l’applicazione successiva dell’altra, un consiglio valido per la maggioranza delle imprese può consistere nell’attivare ciò che prescrive il Decreto per poi ragionare in un momento successivo sulla moratoria ABI.
I professionisti invece sono esclusi dall’applicazione del Decreto, tuttavia la moratoria ex ABI in passato è stata loro concessa.

2) Nuova liquidità

Vale appena la pena ricordare in questa sede che la liquidità che riesce a raggiungere le PMI è condizionata da due fattori: disponibilità di denaro da parte delle banche e stabilità patrimoniale delle stesse.
La liquidità è stata garantita alle banche dalla Banca Centrale Europea, mentre il principale strumento a supporto dei coefficienti patrimoniali degli istituti di credito (per il credito alle PMI) è il Fondo Centrale di garanzia.
Una banca non liquida non può erogare denaro. Una banca che non ha copertura patrimoniale sufficiente alla remunerazione dell’operazione non ha convenienza ad erogare denaro.
Per questo motivo il principale strumento di politica creditizia per le PMI in Italia è diventato il Fondo Centrale di Garanzia e per lo stesso motivo il Decreto CURA ITALIA lo ha potenziato nei numeri e nelle procedure abbattendo alcuni paletti che CNA più volte in passato aveva criticato.
Le modifiche che andremo a descrivere saranno poi utilizzate per creare prodotti finanziari ad hoc che avranno la caratteristica di mitigare sensibilmente il rischio della banca e di rendere agevole e poco costoso l’accesso al credito.
Ad oggi alcuni istituti di credito hanno adottato i primi strumenti di emergenza, prima della pubblicazione del Decreto, ma è coerente attendere ancora qualche giorno affinché le stesse banche si riallineino ai contenuti dello stesso rendendo disponibili i finanziamenti dedicati.
In particolare l’art. 49 dispone per i prossimi 6 mesi (dalla pubblicazione del Decreto) diverse misure, ci limitiamo a riportare le principali, che avranno una applicazione molto veloce per le PMI:

  • la Gratuità della garanzia del Fondo all’80% ed in alcuni casi del 90%
  • Innalzamento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro
  • Possibilità di rinegoziazione del debito già contratto, a condizione che venga anche erogata nuova finanza per almeno il 10%
  • Moratoria automatica delle operazioni precedentemente garantite dal fondo per i provvedimenti finanziari del Decreto e per la moratoria ABI.
  • Modalità di accesso della garanzia pubblica su parametri meno stringenti
  • Possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, per operazioni di importo superiore a 500.000 euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari.
  • Concessione di nuova finanza a professionisti e persone fisiche esercenti attività di impresa per un massimo di euro 3.000 con garanzia gratuita del fondo dall’80 al 90 per cento per un periodo di restituzione massimo di 18 mesi.

Il limite principale del Fondo Centrale di garanzia è stata la capacità di garantire quasi tutte (circa il 92 %) le piccole e medie imprese e di non assicurare le grandi imprese. Per riuscire a coprire con lo strumento della garanzia pubblica tutte le imprese nel Decreto è stata inserita una nuova misura nell’art. 57, che tramite il ricorso a Cassa Depositi e Prestiti istituisce un nuovo fondo di garanzia con una copertura originaria di 500 mln di euro. Le modalità di funzionamento di questo fondo tuttavia dovranno essere stabilite con un futuro Decreto Ministero Economia e Finanza e del Ministero Sviluppo Economico.

Altro importante strumento per garantire la liquidità per le imprese è stato annunciato dalla Regione Emilia Romagna tramite i confidi, con una dotazione finanziaria di 10 mln di Euro. Questa misura è di imminente pubblicazione.

I principali Istituti di credito interpellati ed i Confidi del sistema CNA in queste ore stanno costruendo i prodotti sulla base delle aperture del Decreto e dei regolamenti Regionali: confidiamo che già nel corso della prossima settimana la MORATORIA EX LEGE sia fruibile presso le banche e che nel corso delle settimane immediatamente successive siano disponibili i prodotti per la liquidità. Sono ancora in fase di chiarimento normativo le questioni inerenti la sospensione di finanziamenti agevolati dallo Stato (in particolare le leggi Sabatini), mentre la Regione Emilia Romagna ha recentemente decretato la possibilità di sospendere le misure finanziarie agevolate sui fondi rotativi e sugli incentivi in cui ha potestà normativa.

Per maggiori informazioni contattare Finimpresa – tel. 059 251760 – info@finimpresa.it