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Sospeso conio delle monete da 1 e 2 centesimi: gli arrotondamenti

Ricordiamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è stato sospeso il conio da parte dell’Italia delle monete metalliche di valore unitario pari a 1 e 2 centesimi di euro, per effetto di quanto disposto dall’art. 13-quater del DL n. 50/2017.
Si tratta di tagli che, non venendo accettati dai parcometri, dai distributori automatici, dai caselli autostradali, eccetera, restano spesso inutilizzati ed il loro costo di “produzione” risulta superiore al relativo valore nominale.

Nonostante questa sospensione, resta tuttavia valido il corso legale di tali monete attualmente in circolazione che, pertanto, potranno continuare ad essere utilizzate nei pagamenti in contanti. È infatti previsto dal DL.50/2017 che: “quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino”.

L’arrotondamento, che non riguarda i prezzi dei singoli prodotti/servizi, ma soltanto l’importo complessivo da pagare, deve essere operato come segue:

 

1 e 2 centesimi arrotondamento a “zero”, per difetto
3 e 4 centesimi arrotondamento a 5 centesimi, per eccesso
6 e 7 centesimi arrotondamento a 5 centesimi, per difetto
8 e 9 centesimi arrotondamento a 10 centesimi, per eccesso

 

Si evidenzia che:

 

MONITORAGGIO DEL MISE AL FINE DI EVITARE LA LIEVITAZIONE DEI PREZZI DI MERCATO

In base a quanto disposto dal comma 5 del citato art. 13-quater del DL.50/2017, è attribuita al Garante per la sorveglianza dei prezzi la verifica della corretta applicazione di quanto sopra illustrato, al fine di evitare dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni/servizi praticati ai consumatori finali.

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