Sono stati prorogati al 31 maggio 2025 i termini per le imprese che devono concludere e rendicontare i lavori già finanziati delle attività di ricostruzione danni causati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
A stabilirlo è l’Ordinanza n. 10 del 31 maggio 2024 del Commissario delegato alla ricostruzione e presidente della Regione, che prevede una estensione temporale per i beneficiari di contributi relativi all’ordinanza n. 57/2012, e sue modifiche, relativa alle imprese i cui procedimenti in corso sono gestiti con la piattaforma informatica Sfinge.
Fanno eccezione gli interventi delle imprese agricole, che operano nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti, relativi alle stalle e porcilaie, il cui termine, per la complessità delle strutture, è prorogato al 20 settembre 2025.
La proroga si intende operante d’ufficio per i beneficiari che abbiano già usufruito di precedenti proroghe.
L’istanza di proroga per la conseguente rimessione in termini, dovrà, invece, essere presentata entro il 31 ottobre 2024 esclusivamente per i seguenti soggetti:
- Eredi di beneficiari di contributo, a seguito della chiusura della successione post-mortem, quando sia certa la titolarità dei beni immobili nei quali alla data del sisma si svolgeva una delle attività di cui all’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.;
- Beneficiari già oggetto di un provvedimento di revoca motivato esclusivamente dal mancato rispetto dei termini di conclusione degli interventi e rendicontazione del saldo, a condizione di esito positivo dell’istruttoria di rendicontazione del Saldo o del primo dei SAL intermedi, qualora richiesti;
- Beneficiari che, al solo fine di rispettare i termini della previgente normativa, abbiano presentato un Saldo in diminuzione, di cui abbiano ottenuto anche la relativa liquidazione, o una richiesta di variante in diminuzione del contributo; in tale ultimo caso, l’istanza dovrà essere corredata di documentazione attestante la variante di progetto e, di conseguenza, di contributo richiesto;
L’eventuale rimessione in termini dei tre casi indicati è subordinata ad una valutazione circa la disponibilità e/o la capienza finanziaria dei conti dedicati e/o delle risorse del Commissario Delegato; tale verifica avverrà con specifico atto di quest’ultimo;
L’ordinanza, a partire dalla data di pubblicazione, consente di presentare fino a un limite massimo di due stati di avanzamento lavori (Sal) intermedi, purché ciascuno di essi non sia inferiore al 35% dell’importo ammesso a contributo.
Fermo restando il numero massimo di Sal ammissibili, i due stati di avanzamento intermedi potranno essere presentati il primo entro il 31 dicembre 2024 e il secondo entro il 28 febbraio 2025.
Per gli interventi relativi alle stalle e porcilaie, le imprese agricole avranno tempo fino al 15 luglio 2025.
Il testo dell’ordinanza è scaricabile a questo link.