Con la conversione in legge del D.L 146/21 vengono inserite ulteriori modifiche al D. Lgs. 81/2008, il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

 

PREPOSTO

La nuova normativa rafforza la necessità da parte del datore di lavoro di individuare il/i preposto/i per l’effettuazione delle attività di vigilanza con incarico formale.

È previsto che i CCNL possano stabilire un emolumento per questa figura che assume nuove responsabilità.

Agli obblighi del preposto di «sovraintendere e vigilare sulla osservanza dei lavoratori agli obblighi di legge e disposizioni aziendali, sul corretto uso di DPI e DPC», si aggiungono i seguenti obblighi:

  • in caso di rilevazione di comportamenti non conformi, intervenire per modificare i comportamenti dei lavoratori fornendo informazioni e in caso di persistenza all’inosservanza, interrompere l’attività dei lavoratori e informare i superiori diretti.
  • interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo.

I DL appaltatori o subappaltatori hanno l’obbligo di indicare al committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Cambia la frequenza per l’aggiornamento della formazione del preposto prevedendo che:

  • le relative attività formative devono essere svolte interamente in presenza (è autorizzata la videoconferenza sincrona in periodo di emergenza Covid);
  • deve essere ripetuta con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o nuovi rischi.

Riepilogando: formazione preposto

  • prima formazione: 8 ore aggiuntive alla formazione dei lavoratori.
  • aggiornamento biennale (prima era quinquennale): 6 ore
    Per preposti già individuati e formati: anche se già vigenti, in mancanza di una disposizione transitoria espressa, l’indicazione è di programmarla nel 2022 e di prevedere il prima possibile un aggiornamento sui nuovi compiti conferiti al preposto.

 

FORMAZIONE

È stato previsto l’obbligo della formazione anche per i datori di lavoro che non svolgono la funzione di RSPP, per procedere alla formazione occorrerà attendere le indicazioni su contenuti e durata che saranno oggetto del nuovo Accordo Stato Regioni da emanarsi entro il 30 giugno 2022.

 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

Per qualsiasi violazione tra quelle indicate nell’allegato I, l’organo di controllo (AUSL, Ispettorato Nazionale del Lavoro) potrebbe adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, oltre all’aumento delle relative sanzioni.

Viene eliminata la reiterazione del reato, è quindi sufficiente l’accertamento di una delle gravi violazioni individuate nel nuovo allegato I.

È lavoro in nero anche quando si occupano lavoratori autonomi occasionali in assenza di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro.

Fra le modifiche rilevanti vi è anche l’attribuzione anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che finora poteva intervenire solo nel settore dell’edilizia, della vigilanza in materia di salute e sicurezza per tutti i settori lavorativi.