e-commerce

A partire dal 13 dicembre 2024 entrerà in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea il nuovo Regolamento UE 2023/988 sulla Sicurezza Generale dei Prodotti, che introduce importanti novità per i prodotti immessi sul mercato europeo. La norma risponde alla necessità di affrontare i rischi legati all’aumento del commercio online e alla diffusione di prodotti non sicuri nell’UE. L’obiettivo è garantire che solo prodotti sicuri possano essere commercializzati all’interno del mercato unico.

 

Principali novità del Regolamento UE 2023/988

Il Regolamento sostituisce e abroga la precedente Direttiva 2001/95/CE sulla Sicurezza Generale dei Prodotti, regolando l’immissione sul mercato di tutti i prodotti di consumo non già coperti da normative specifiche. Inoltre, si applica anche ai prodotti destinati all’uso industriale in assenza di una regolamentazione specifica, a condizione che il fabbricante debba dimostrare la sicurezza e la qualità del prodotto.

Tra i principali cambiamenti introdotti:

  • Ampliamento del concetto di “prodotto sicuro”: vengono considerati criteri come l’etichettatura, le avvertenze, le istruzioni per l’uso e lo smaltimento, oltre alle caratteristiche di cybersecurity.
  • Obbligo del “Punto Unico di Contatto”: i prodotti dovranno riportare un riferimento che consenta ai consumatori di contattare il responsabile dell’immissione sul mercato per ottenere informazioni o segnalare problemi legati alla sicurezza.
  • Parità tra vendite online e offline: i prodotti venduti tramite e-commerce devono rispettare gli stessi requisiti di sicurezza di quelli disponibili nei negozi fisici.

Questa normativa rappresenta un passo avanti fondamentale per tutelare i consumatori europei, promuovendo un mercato più sicuro e trasparente.

 

Chi è coinvolto

Il nuovo regolamento attribuisce obblighi di controllo:

  • ai produttori;
  • ai rappresentati autorizzati;
  • agli importatori;
  • ai distributori.

 

Cosa è necessario fare per rispettare il Regolamento UE 2023/988

Per rispettare il regolamento e ottenere la conformità dei prodotti è necessario:

  • definire una procedura che comprenda un’analisi dei rischi;
  • compilare un fascicolo tecnico con gli eventuali allegati necessari per l’analisi dei rischi;
  • redigere un manuale d’uso e manutenzione del prodotto.

Non è invece richiesta la certificazione da parte di un Organismo Notificato.

 

Esclusioni

Il Regolamento prevede delle esclusioni:

  • prodotti che hanno una propria regolamentazione specifica (es. le macchine, i materiali da costruzione, apparecchiature elettriche/elettroniche, ecc.);
  • medicinali per uso umano o veterinario;
  • alimenti;
  • mangimi;
  • piante e animali vivi, organismi geneticamente modificati, microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
  • sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale;
  • prodotti fitosanitari;
  • attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi;
  • aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139;
  • oggetti d’antiquariato;
  • prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso chiaramente contrassegnati in quanto tali.

 

Le opportunità per i produttori, distributori e importatori

Il provvedimento rappresenta anche un’opportunità perché garantisce:

  • l’aumento della fiducia dei consumatori nei prodotti offerti, migliorando così la propria immagine e la competitività sul mercato;
  • l’accesso ai mercati dell’UE, rendendo più semplice l’espansione delle attività di export;
  • riduzione dei rischi di sanzioni e di richiami di prodotti, proteggendo l’azienda da rischi legali.