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Sicurezza antisismica, bando prorogato al 31 marzo 2016

Il Commissario delegato alla ricostruzione ha pubblicato l’ordinanza (n. 56 del 04/12/2015) riguardante la proroga dei termini e la parziale modifica dell’Ordinanza 25/2015 (bando Inail), che regola l’erogazione di contributi in conto capitale per le opere di messa in sicurezza per l’ottenimento dell’agibilità sismica provvisoria e per le opere di miglioramento sismico dei fabbricati destinati ad attività produttive e non danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Il provvedimento prevede, in particolare, le seguenti novità per le imprese:

Permangono i prerequisiti iniziali per il soggetto che presenta la domanda. Qui di seguito i principali:

OPPURE affittuario dell’immobile oggetto dell’intervento il cui contratto contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’affittuario

OPPURE titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’utilizzatore.

Le richieste di contributo dovranno essere sottoscritte esclusivamente da parte del legale rappresentante dell’impresa richiedente. Non sono ammissibili le richieste sottoscritte da altri soggetti.
I requisiti di ammissibilità posseduti al momento della presentazione della domande devono essere mantenuti nei 3 anni successivi dalla data di concessione del contributo; in particolare per quanto riguarda gli interventi sugli immobili è obbligo del beneficiario il mantenimento della destinazione dell’immobile ad uso produttivo per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati, mentre per quanto riguarda gli interventi sui beni strumentali il beneficiario deve mantenere l’impiego degli stessi per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione degli interventi e garantirne l’utilizzo per l’esercizio dell’attività caratteristica dell’impresa.

Nel caso non risultassero presenti tali requisiti avverrà la revoca d’ufficio, in tutto o in parte, del contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate.
Restano confermati i limiti di contributo pari a 149.000 euro per singolo intervento e 200.000 euro riguardanti entrambi gli interventi ammessi (rimozione delle carenze strutturali e miglioramento sismico degli edifici).

È importante ricordare che il contributo previsto è del 70% e che, a fronte di uno stanziamento dell’Inail di 74 milioni, ad oggi sono state assegnate risorse per circa 26 milioni a 780 imprese (dati di Novembre 2015). Esiste quindi ancora una buona disponibilità di fondi.

Per informazioni:
Zironi Alessandro
Consulente Sicurezza e Ambiente
Tel. 059 2551132

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