+++ AGGIORNAMENTO 24/02/2020:
La Siae, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto per fronteggiare la diffusione del coronavirus, ha disposto il posticipo del termine di pagamento dei diritti per le riproduzioni delle musiche di ambiente dal 29 febbraio al 20 marzo 2020.

<— fine aggiornamento —>

A fine febbraio è prevista la scadenza per gli adempimenti verso gli enti ai quali le normative assegnano il diritto di esigere compensi per la diffusione di musica d’ambiente nei luoghi di lavoro. L’impresa che intende attivare un servizio di musica d’ambiente nel proprio locale, dovrà rivolgersi preventivamente alla struttura SIAE competente per il territorio (Sede, Filiale, Agenzia) per stipulare l’abbonamento per la musica d’ambiente, sulla base di tariffe che, prevedono sconti per gli Associati CNA. Oltre all’obbligo di pagamento del compenso per i diritti spettanti alla SIAE, dovuti all’autore della composizione e all’editore del brano, dovrà provvedere anche al pagamento del compenso per i diritti fonografici (diritti connessi discografici o compenso SCF), ovvero quei diritti dovuti al produttore fonografico (casa discografica/etichetta) per la registrazione discografica, ossia l’incisione su supporto dell’opera musicale. Anche in questo caso, la tessera CNA consente di beneficiare di sconti sulle tariffe previste.

SIAE
Il principio impositivo SIAE si basa sulla diffusione di musica d’ambiente nei luoghi di lavoro, anche non aperti al pubblico.
In caso di nuova attivazione: è necessario rivolgersi all’ufficio SIAE competente per territorio.
In caso di rinnovo: le aziende già in possesso di licenza devono attendere l’invio del bollettino di versamento da parte di SIAE.
Convenzione SIAE: Le aziende associate a CNA, presentando un documento che certifichi l’adesione, possono usufruire della convenzione che permette una riduzione del 25% per musica d’ambiente e per attesa telefonica, 40% su automezzi pubblici e 10% per trattenimenti musicali senza ballo.
La Siae ha provveduto ad inviare innanzitutto via Pec, poi tramite posta elettronica ordinaria, o, in assenza, tramite lettera, il MAV per il pagamento, già scontato per chi ha pagato nel 2019 entro i termini stabiliti. Chi non ha rispettato questi termini ha invece perso il diritto allo sconto. La scadenza per il pagamento è il 29 febbraio 2020. Chi non avesse ancora ricevuto il Mav, può richiederlo direttamente agli Uffici Siae competenti per territorio. I nuovi associati, per ottenere lo sconto, devono anche presentare una dichiarazione di appartenenza alla CNA rilasciata dalle sedi dell’Associazione.

SCF
L’obbligo di corrispondere i diritti SCF (fonografici) è stato sancito con una sentenza della Cassazione del 2010. In caso di nuova attivazione, è possibile scegliere tra due modalità, alternative tra loro:

1) LICENZA: tale modalità di adesione è valida per chi non abbia mai sottoscritto una licenza SCF. In questo caso sarà necessario:

  • stampare l’apposito modulo;
  • compilarlo in tutti i campi richiesti;
  • sottoscriverlo e timbrarlo nei due appositi spazi;
  • inviarlo agli uffici di SCF tramite posta ordinaria (SCF – Via Leone XIII, 14 – 20145 Milano, c.a. Ufficio Commerciale), fax: 02/46547576, e- mail: campagna@scfitalia.it o PEC scfcommerciale@pec.it.

A fronte della ricezione del documento, SCF provvederà ad emettere ed inviare via PEC relativa fattura ai fini del pagamento.

2) SERVIZI ONLINE: tale modalità di adesione è valida per chi non abbia mai sottoscritto una licenza SCF. L’Esercente avrà la possibilità di registrare la propria società e, dopo aver preso visione del preventivo formulato in base ai dati inseriti, scegliere se pagare direttamente con carta di credito/carta prepagata PayPal® oppure scaricare in formato PDF un bollettino freccia bancario precompilato, utilizzabile presso qualsiasi sportello bancario.

In caso di rinnovo: le aziende già in possesso di licenza devono attendere l’invio del bollettino di versamento da parte di SCF.
Convenzione SCF: Le aziende associate CNA, presentando un documento che certifichi l’adesione, possono usufruire della convenzione che permette una riduzione del 15%.

Il termine previsto per il pagamento SCF è il 29 febbraio 2020.

Solo per ACCONCIATORI, ESTETISTI, ARTIGIANI DEL BENESSERE: SCF affida a SIAE la riscossione dei compensi per i diritti connessi, inviando direttamente alle aziende appositi bollettini MAV con gli importi da pagare. In caso di nuova attivazione è necessario rivolgersi all’agenzia territorialmente competente. La scadenza è fissata per il 31 Maggio 2020.

DIRITTO D’AUTORE PER L’ATTIVITA’ DI REPROGRAFIA PER I PUNTI DI RIPRODUZIONE
La Legge consente la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno mediante fotocopia, xerocopia o altro sistema analogo nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico. Sempre in base alle disposizioni vigenti, gli esercizi che mettano a disposizione dei terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia o xerocopia, devono corrispondere un diritto d’autore qualora intendano consentire la copia di opere protette entro il suddetto limite. CNA ha sottoscritto apposita convenzione con SIAE per l’applicazione del diritto di reprografia. Gli importi sono variabili in funzione del numero di apparecchi utilizzati per questo servizio. In allegato forniamo tabella riepilogativa degli importi dovuti. Qualora l’impresa non effettui la riproduzione di opere protette dal diritto d’autore, dovrà esporre in modo visibile su ogni punto macchina il seguente avviso “in questo esercizio non si effettuano copie di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore”.
Si allegano come di consueto (oltre al modello licenza EC 2020) le tabelle con gli importi dei compensi SIAE-SCF e REPROGRAFIE. Le tariffe SIAE esposte sono lorde e quindi vanno scontate della percentuale di riduzione riservata dalla convenzione CNA. Le tariffe SCF sono già scontate.