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Il 18 settembre si è completata la sottoscrizione degli accordi sindacali, riportati in allegato alla fine della pagina.
Si tratta della continuazione e dell’attuazione del percorso politico che, iniziato con la firma del nostro CCNL, è continuato con la sottoscrizione degli accordi del 31 gennaio 2019 (welfare contrattuale), del 20 maggio 2019 (Protocollo Enti bilaterali) e del 27 marzo 2019 (Accordo OOAA / ANCE).

Questo ulteriore pezzo di percorso si inserisce in una complessiva stagione negoziale che CNA Costruzioni ha valutato e valuta molto positivamente perché, nei fatti, ha modificato a favore delle OOAA la presenza e la rappresentanza del mondo dell’artigianato e della piccola impresa all’interno del rinnovato sistema bilaterale, fatto che trova conferma nel nuovo sistema del welfare in edilizia.

È noto infatti che nei nuovi Fondi (Fondo sanitario nazionale SANEDIL; Fondo nazionale Prepensionamenti; Fondo Incentivi all’occupazione giovanile; Fondo nazionale APE; Ente Unificato Formazione e Sicurezza), grazie appunto ai nuovi accordi sottoscritti, le OOAA sono statutariamente parti costituenti, con diritto a sedere negli Organismi di governance (C.d.A) e con diritto a ricoprire la carica di Presidente, applicando il metodo della turnazione tra ANCE e OOAA.

Di seguito riportiamo i punti salienti dei rispettivi accordi sottoscritti (in allegato) rimandando l’approfondimento dei temi ad una discussione più approfondita che verrà svolta in sede di Presidenza nazionale.

 

1) Verbale di Accordo

In questo documento riepilogativo, oltre ad elencare i singoli documenti sottoscritti, è importante segnalare il passaggio dove si conferma l’impegno delle parti a realizzare l’unificazione del Formedil con la Cncpt entro il 30 novembre 2020, al fine di rendere operativo il nuovo Ente Unico Formazione e Sicurezza.

 

2) Regolamento Fondo Incentivo Occupazione  

Il Fondo Incentivo all’occupazione è istituito a livello territoriale.

Il Fondo riconosce un incentivo di 600 euro (una tantum) all’imprenditore che assume un nuovo lavoratore che non abbia ancora compiuto 30 anni. L’incentivo da richiedere alla Cassa Edile/Edilcassa si configura sotto forma di compensazione dei contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa.

In aggiunta a questo incentivo, l’imprenditore percepisce anche un voucher di 150 euro (bonus formazione) destinato alla formazione del neoassunto, da spendere presso le scuole edili del sistema (tale bonus non scatta per gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante).

L’incentivo si applica per l’assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2020.

 

3) Regolamento Fondo Prepensionamenti 

Si tratta di prestazioni per favorire l’accesso al pensionamento dei lavoratori.

Le somme accantonate dalle Casse Edili/Edilcasse quale contributo lavori usuranti dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2018 saranno integralmente versate al Fondo prepensionamenti territoriali (dunque rimarranno alle Casse) per finanziarie le domande di prepensionamento sui singoli territori, fino ad esaurimento dell’importo accantonato.

Successivamente al 30 settembre 2020, il Fondo nazionale prepensionamenti (così come prevedono gli accordi già siglati in sede di rinnovo del CCNL artigiano) è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della massa salari denunciati (somme da inviare al Fondo nazionale).

Le prestazioni in oggetto saranno erogate ai lavoratori per il tramite delle Casse Edili/Edilcasse.

Per i dettagli sul funzionamento del Fondo nazionale si rimanda alla lettura del Regolamento allegato. In questa nota si desidera solo evidenziare che la CNCE stilerà (in base alla griglia stabilita nel Regolamento) una graduatoria nazionale trimestrale (in base alle domande pervenute dalle singole Casse Edili/Edilcasse). Le richieste non rientranti nella graduatoria del singolo trimestre avranno la priorità nel trimestre successivo.

Il Regolamento del Fondo è sperimentale ed è valido fino al 30 giugno 2022. In ogni caso le parti si incontreranno periodicamente per verificare l’andamento del Fondo.

 

4) Rateizzazioni e relativo addendum

Con questo accordo le parti sociali condividono un percorso di rientro graduale e garantito delle somme non versate alle Casse Edili/Edilcasse, fatto che da alcuni anni – per lo più in ragione della crisi del settore e delle conseguenti difficoltà economiche e finanziarie di alcune imprese – rappresenta una evidente criticità per questi Enti Bilaterali territoriali.

Pertanto, le rateizzazioni delle somme dovute ma non versate da alcune imprese rappresentano un elemento bonario di recupero di queste stesse somme.

La soluzione concordata, il cui merito preciso e dettagliato è chiaramente descritto nell’accordo sottoscritto, è costruita su alcuni punti di fondo:

  • L’impresa debitrice deve prestare idonee garanzie fideiussorie o l’utilizzo del titolo della cambiale (prestata con tutti i requisiti previsti dalla legge); le Casse Edili di Modena, per espresso accordo di tutte le parti sociali, non hanno mai chiesto fideiussioni a garanzia;
  • Alla sottoscrizione della rateizzazione l’impresa risulterà immediatamente in regola;
  • Il beneficio della rateizzazione decade quando non si riscontra correttezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione;
  • La rateizzazione è articolata per fascia di debito ed una periodicità proporzionata alle stesse fasce:
    1. Debito fino a 5.000 euro: prima rata 1.500 euro (più interessi e spese) e ulteriori 5 rate da 700 euro (più interessi e spese);
    2. Debito da 5.000 euro a 15.000 euro: prima rata 2.500 euro (più interessi e spese), successive 11 rate ciascuna di 1.136,36 euro (più interessi e spese);
    3. Debito dai 15.000 ai 30.000 euro: prima rata 5.000 euro (più interessi e spese), successive 17 rate ciascuna di 1.470,59 euro (più interessi e spese);
    4. Debiti oltre i 30.000 euro: rateizzazione per un periodo massimo di 24 mesi, la prima rata deve corrispondere a 4 ratei dell’importo complessivo (più interessi e spese) e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive 23 rate.

5) Durc con Congruità

L’accordo sottoscritto dalle parti sociali mira innanzitutto a lasciare la discussione di merito sul dispositivo

Durc con congruità nelle mani delle parti sociali stesse, evitando che il Ministero possa prendere autonomamente decisioni in merito che non siano in qualche modo concordate e condivise con le stesse.

Si pensi – a conferma di questo ragionamento – quanto è stato approvato in tema di Durc con congruità nel recente Decreto Semplificazioni.

Questo documento – si legge nel Decreto Semplificazioni – servirà a verificare se l’appalto è gestito con un numero corretto di dipendenti, oppure nasconde il ricorso al lavoro in nero, attestando che l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento è congrua rispetto al valore delle attività affidate.

È utile ed opportuno segnalare che già da tempo il Durc con congruità non è uno strumento del tutto nuovo e sconosciuto al nostro ordinamento: applicato da tempo in alcuni territori, era già stato sperimentato nel settore edile e nell’ambito delle norme speciali approvate per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Inoltre, la verifica di congruità del costo della manodopera, rimessa alla Cassa edile, è prevista anche dall’articolo 105 del Codice appalti del 2016, ma la sua applicazione è circoscritta ai lavoratori del subappaltatore.

Con la nuova disposizione contenuta nel Decreto Semplificazioni, l’obbligo di presentazione del documento viene generalizzato, nel senso che la verifica di congruità non è più limitata solo ai contratti di subappalto. La legge di conversione del Decreto Semplificazioni non fornisce molte indicazioni sul contenuto del documento di regolarità, affidando così il compito di definirne le caratteristiche e la disciplina a un atto successivo. Sarà dunque necessario attendere l’emanazione di un decreto del ministero del Lavoro, previsto entro sessanta giorni (termine che potrebbe essere ampiamente superato, come spesso accade nella prassi).

Tale decreto dovrà fornire indicazioni su molti aspetti rilevanti: i parametri per compiere la verifica di congruità, i soggetti competenti a effettuare le verifiche e quelli chiamati a rilasciare i documenti (verosimilmente gli stessi competenti per il Durc e, quindi, la Cassa edile per i lavori e gli enti previdenziali per i servizi e le forniture, ove applicabile).

Dunque, il Durc con congruità è una realtà già operante e l’interesse delle parti sociali è quello di gestirlo e non subirlo.

Per la lettura tecnica di quanto sottoscritto dalle parti sociali nell’accordo Durc con congruità si rimanda alla lettura dell’allegato. Desideriamo solo sottolineare che quanto sottoscritto prevede un periodo sperimentale di 9 mesi i cui esiti saranno la base di discussione di un tavolo già aperto con il Ministero del Lavoro che servirà a fornire allo stesso i contenuti per quel citato Decreto Ministeriale che dovrà partorire il definitivo Durc con congruità.

Questo percorso dimostra oggettivamente che, con l’accordo sottoscritto, le parti sociali hanno ripreso la titolarità – che appartiene loro – di scrivere come debba essere il Durc di congruità che deve riflettere necessariamente il punto di vista sia dei lavoratori sia delle imprese.

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

Daniele Tanferri
Responsabile CNA Costruzioni
Tel. 059 418548 | dtanferri@mo.cna.it

Claudia Zagni
Responsabile Area Politiche del Lavoro
czagni@mo.cna.it

 

ALLEGATI

1) Verbale accordo
2) Regolamento Fondo Incentivo Occupazione
3) Regolamento Fondo Prepensionamenti
4) Rateizzazioni e relativo addendum
5) Durc con Congruità

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