Giovedì 15 settembre 2022 con la seduta n. 740 la Camera dei Deputati ha votato in modo favorevole al decreto “misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (cosiddetto Aiuti-bis)“. Attualmente per far prendere vita al provvedimento dovremmo attendere un’ulteriore scadenza prevista per martedì 20 settembre 2022, che dovrà ritornare al Senato con la seduta pubblica 465a per l’ultimo esame e il via libera definitivo.

Rispetto alla scadenza del 30 settembre per le unifamiliari, nulla è cambiato e la scadenza è rimasta inalterata.

 

La seduta del Senato

La votazione numero 105 ha portato all’approvazione del disegno di legge di conversione del ddl n. 115/2022 (decreto aiuti bis) con 182 voti favorevoli, 21 astenuti e 0 contrari.

 

La seduta della Camera

La votazione della Camera dei deputati del 15 settembre 2022 ha confermato l’approvazione del ddl di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (decreto aiuti-bis), con  con 322 voti favorevoli e 13 contrari.

 

Cessione dei crediti e responsabilità solidale

Per i bonus edilizi viene dunque ristretto il campo della responsabilità in solido al solo dolo e colpa grave.

L’art. 33-bis, infatti, rende la responsabilità in solido non applicabile nei casi di crediti maturati da interventi di Superbonus e altri bonus edilizi e non applicabile agli altri crediti maturati a partire da novembre 2021 (pubblicazione del decreto frodi).

Art. 33-bis.

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All’articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
    • 1-bis.1. All’articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole «in presenza di concorso nella violazione» sono aggiunte le seguenti: «con dolo o colpa grave». Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter.
    • 1-bis.2. I crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente – a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.

 

Responsabilità solidale

In pratica viene cancellata la responsabilità solidale per la cessione dei crediti relativi a lavori incentivati con i bonus edilizi:

  • per tutte le cessioni successive al 21 novembre 2021 (entrata in vigore del dl antifrodi) è abolita la responsabilità solidale del cessionario, eccezione fatta per il caso di dolo o colpa grave
  • per le cessioni avvenute prima di tale data è necessario possedere la documentazione di cui al comma 1-ter dell’art.121 (asseverazione tecnica e visto di conformità) – obbligo “ora per allora”.

 

Art 121 comma 1-ter

Riportiamo il contenuto dell’articolo 121 comma 1-ter.

Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1, quali:

  1. il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte
    sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del1997;
  2. i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis.
    Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

Cosa aspettarsi per lo sblocco dei crediti

Ora occorre attendere che il provvedimento ritorni al Senato per l’ok definitivo previsto per martedì 20 settembre 2022. Quindi toccherà all’Agenzia delle Entrate fornire ulteriori indicazioni procedurali, in modo che si completi in quadro normativo e procedurale e che si creino le condizioni più favorevoli per l’acquisto dei bonus edilizi.