Slittamento al 1° agosto per la stagione dei saldi estivi per favorire negozi ed esercizi commerciali rimasti chiusi a causa del covid-19. Pertanto, è stata posticipata a sabato 1° agosto la data di inizio, ed è stato deciso inoltre di sospendere per il 2020 il divieto di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi estivi.

Rimane confermata la durata massima di sessanta giorni per le vendite di fine stagione.

Lo ha comunicato la Regione Emilia-Romagna con un delibera che ha ufficializzato il provvedimento già pubblicato sul Bollettino ufficiale.

Regole dei saldi, delle vendite straordinarie e promozionali

Il prezzo da esporre al consumatore deve riportare le seguenti indicazioni:

  • prezzo normale di vendita;
  • sconto o ribasso sul prezzo normale;
  • prezzo netto di vendita.

Si ricorda quanto segue:

  1. La pubblicità deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
  2. E’ obbligatorio che la pubblicità indichi, espressamente, gli estremi della comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa.
  3. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.
  4. Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.
  5. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
  6. E’ fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
  7. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell’apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.
  8. E’ vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.

Cogliamo l’occasione per darvi alcune indicazioni sulle vendite promozionali in preparazione dello slittamento al 1° agosto per la stagione dei saldi estivi .

Vendite straordinarie promozionali (Art. 15 D.Lgs. 114/1998)

Comunicazione al Comune:

  • per legge, non necessaria
  • un eventuale regolamento comunale (polizia urbana, esercizi di vicinato, ecc.) la può prevedere

Quando effettuarle:

  • possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno
  • per periodi di tempo limitati
  • va indicata la data di inizio e di conclusione

Quali prodotti sottoporre a promozione:

  • tutti o una parte dei prodotti merceologici
  • vanno separati quelli soggetti a promozione dagli altri

Condizioni di vendita:

  • favorevoli, reali ed effettive

Prezzo da indicare:

  • prezzo normale di vendita
  • percentuale di sconto
  • prezzo attuale di vendita

 

Allegati:
Delibera Regione Emilia-Romagna
Bollettino ufficiale

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