A partire da sabato 5 gennaio 2019 inizierà il periodo dei saldi invernali secondo quanto disposto dalla D.G. N. 725/11 e D.G. N. 1899/16 – Regione Emilia Romagna.

Le vendite di fine stagione si svolgeranno dal primo giorno feriale antecedente l’epifania, per i successivi 60 giorni per il periodo invernale. Pertanto avranno inizio sabato 5 gennaio 2019 e termineranno il 6 marzo 2019.

Ai sensi della delibera della Giunta Regionale 1780/2013 del 2/12/13, l’obbligo della comunicazione di inizio saldi al Comune è abrogata.

Si possono iniziare ad applicare i saldi anche dopo il 5 gennaio 2019, ma non si può superare la data del 6 marzo 2019.

Si ricorda ancora una volta che il prezzo da esporre al consumatore deve riportare le seguenti modalità:

  • PREZZO NORMALE DI VENDITA;
  • SCONTO O RIBASSO SUL PREZZO NORMALE;
  • PREZZO NETTO DI VENDITA.

Inoltre si rammenta quanto segue:

  1. La pubblicità deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
  2. E’ obbligatorio che la pubblicità indichi, espressamente, gli estremi della comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa.
  3. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.
  4. Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.
  5. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è obbligatorio vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
  6. E’ obbligatorio praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
  7. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell’apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.
  8. E’ vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.

VENDITE STRAORDINARIE PROMOZIONALI (ART. 15 D.LGS. 114/1995)

Comunicazione al Comune:

  • per legge, non necessaria
  • un eventuale regolamento comunale (polizia urbana, esercizi di vicinato, ecc.) la può prevedere

Quando effettuarle:

  • possono essere effettate in qualsiasi periodo dell’anno
  • per periodi di tempo limitati: va indicata la data di inizio e di conclusione

Quali prodotti sottoporre a promozione:

  • tutti o una parte dei prodotti merceologici
  • vanno separati quelli soggetti a promozione dagli altri

Condizioni di vendita:

  • favorevoli, reali ed effettive

Prezzo da indicare:

  • prezzo normale di vendita
  • percentuale di sconto
  • prezzo attuale di vendita

Si specifica che le vendite promozionali non si possono effettuare nei 30 giorni antecedenti le vendite di fine stagione per i prodotti di:

  • Abbigliamento e loro accessori;
  • Calzature;
  • Biancheria intima;
  • Pelletteria;
  • Tessuti;
  • Arredamento.

Pertanto tenendo conto di quanto sopra specificato, dal 4 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019 sono vietate le vendite promozionali per questo genere di prodotti. Nel caso si contravvenga al divieto, possono scattare i controlli della Polizia municipale con la relativa sanzione pecuniaria.