A partire da sabato 5 gennaio 2019 inizierà il periodo dei saldi invernali secondo quanto disposto dalla D.G. N. 725/11 e D.G. N. 1899/16 – Regione Emilia Romagna.
Le vendite di fine stagione si svolgeranno dal primo giorno feriale antecedente l’epifania, per i successivi 60 giorni per il periodo invernale. Pertanto avranno inizio sabato 5 gennaio 2019 e termineranno il 6 marzo 2019.
Ai sensi della delibera della Giunta Regionale 1780/2013 del 2/12/13, l’obbligo della comunicazione di inizio saldi al Comune è abrogata.
Si possono iniziare ad applicare i saldi anche dopo il 5 gennaio 2019, ma non si può superare la data del 6 marzo 2019.
Si ricorda ancora una volta che il prezzo da esporre al consumatore deve riportare le seguenti modalità:
- PREZZO NORMALE DI VENDITA;
- SCONTO O RIBASSO SUL PREZZO NORMALE;
- PREZZO NETTO DI VENDITA.
Inoltre si rammenta quanto segue:
- La pubblicità deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
- E’ obbligatorio che la pubblicità indichi, espressamente, gli estremi della comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa.
- Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.
- Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.
- Nel caso venga indicato un solo prezzo, è obbligatorio vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
- E’ obbligatorio praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
- Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell’apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.
- E’ vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
VENDITE STRAORDINARIE PROMOZIONALI (ART. 15 D.LGS. 114/1995)
Comunicazione al Comune:
- per legge, non necessaria
- un eventuale regolamento comunale (polizia urbana, esercizi di vicinato, ecc.) la può prevedere
Quando effettuarle:
- possono essere effettate in qualsiasi periodo dell’anno
- per periodi di tempo limitati: va indicata la data di inizio e di conclusione
Quali prodotti sottoporre a promozione:
- tutti o una parte dei prodotti merceologici
- vanno separati quelli soggetti a promozione dagli altri
Condizioni di vendita:
- favorevoli, reali ed effettive
Prezzo da indicare:
- prezzo normale di vendita
- percentuale di sconto
- prezzo attuale di vendita
Si specifica che le vendite promozionali non si possono effettuare nei 30 giorni antecedenti le vendite di fine stagione per i prodotti di:
- Abbigliamento e loro accessori;
- Calzature;
- Biancheria intima;
- Pelletteria;
- Tessuti;
- Arredamento.
Pertanto tenendo conto di quanto sopra specificato, dal 4 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019 sono vietate le vendite promozionali per questo genere di prodotti. Nel caso si contravvenga al divieto, possono scattare i controlli della Polizia municipale con la relativa sanzione pecuniaria.