Sabato 4 gennaio 2025, come previsto dall’Ordinanza della Regione Emilia-Romagna, inizieranno i saldi invernali 2025. Questi, come di consueto dureranno 60 giorni e termineranno quindi martedì 4 marzo 2025.

Si ricorda che i saldi sono vendite di fine stagione che riguardano, come recita l’art. 15 del D. Lgs. 114/98 (Decreto Bersani), “tutti i prodotti che se non venduti entro un certo periodo di tempo sono suscettibili di notevole deprezzamento“. Nei saldi, quindi, è interessata la merce rimasta alla fine della stagione autunno/inverno o primavera/estate. Le promozioni, invece, riguardano alcuni articoli ai quali vengono applicati ribassi di prezzo (generalmente con percentuali di sconto più basse di quelle applicate durante i saldi) per agevolare le vendite di un certo prodotto o, in generale, nel negozio.

Si ricorda che il prezzo da esporre al consumatore deve riportare le seguenti indicazioni:

  • prezzo normale di vendita;
  • sconto o ribasso sul prezzo normale;
  • prezzo netto di vendita

Inoltre, si rammenta che:

  • La pubblicità deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
  • È obbligatorio che la pubblicità indichi, espressamente, gli estremi della comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa.
  • Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.
  • Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.
  • Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
  • È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte.
  • Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell’apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.
  • È vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.

Le violazioni delle norme nazionali in materia di saldi sono punite ai sensi della Legge 114/1998, Art. 22, commi 3, 6 e 7. Le sanzioni possono andare da 516 a 3.098 euro (1.032 euro se il pagamento è immediato) e variano da regione a regione.