Da sabato 5 luglio 2014 inizia a decorrere il periodo dei saldi estivi che termineranno martedì 2 settembre 2014.
L’esercente può vendere le proprie merci in saldo anche posteriormente alla data del 5 luglio ma comunque non oltre il 2 settembre.
Non esiste più l’obbligo di comunicazione al Comune della data di inizio saldi, cancellato dalla delibera della giunta regionale della Regione Emilia Romagna 1780/13, invece si ritiene utile ricordare che nei confronti dell’acquirente bisogna tenere esposti
- Il presso normale di vendita;
- Lo sconto o il ribasso sul prezzo normale di vendita;
- Il prezzo netto di vendita.
Inoltre, come sempre, si rammenta che
- la pubblicità deve essere presenta, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore;
- è obbligatorio che la pubblicità indichi, espressamente, la durata della vendita stessa;
- il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati;
- nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo;
- nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata;
- è fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte;
- gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell’apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli;
- è vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
![]() Allegata Circolare CNA |