Sabato 4 luglio 2015, e fino a martedì 1 settembre compreso, ha decorrenza il periodo dei saldi estivi in applicazione della delibera di Giunta regionale n. 725 del 30 maggio 2011, che ha stabilito che le vendite di fine stagione si svolgeranno:

  • Per il periodo estivo: dal primo sabato del mese di Luglio, per 60 giorni
  • Per il periodo invernale: dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per 60 giorni

Ricordiamo che non vige più l’obbligo di comunicazione di inizio saldi da inviare al Comune almeno cinque giorni prima dell’inizio, di conseguenza gli esercenti non devono più effettuare tale adempimento burocratico.
Peraltro, è utile ricordare le seguenti disposizioni in materia di prezzo da esporre al pubblico:

  • Prezzo normale di vendita
  • Sconto o ribasso sul prezzo normale
  • Prezzo netto di vendita

Vi rammentiamo inoltre le seguenti disposizioni:

  • La pubblicità deve essere presentata, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore
  • E’ obbligatorio che la pubblicità indichi, espressamente, la durata della vendita stessa.
  • Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, e agli sconti o ribassi dichiarati
  • Nel caso che per una stessa voce merceologica siano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, secondo la varietà degli articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel materiale espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo
  • Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata
  • E’ fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all’esaurimento delle scorte
  • Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell’apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli
  • E’ vietato il riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone