Viola il principio di rotazione, che tutela l’assegnazione dei piccoli appalti, il Comune che torna ad aggiudicare lo stesso contratto al gestore uscente. La conseguenza è la cancellazione dell’aggiudicazione e l’assegnazione del contratto al secondo classificato, che aveva presentato ricorso al Tar contestando proprio la violazione della norma del codice degli appalti (articolo 36, del Dlgs 50/2016) posta a garanzia della concorrenza nel mercato presidiato dalle piccole e piccolissime imprese.
Il caso nasce a Pordenone dove il Comune ha rimesso in gara il servizio di manutenzione degli ascensori in funzione negli edifici dell’ente per due anni al massimo ribasso. Ad aggiudicarsi l’appalto, sotto soglia, era stato il vecchio gestore (grazie a un maxi-sconto del 65% sulla base d’asta). Scatta così il ricorso del secondo classificato (ribasso del 42,8%) che contesta l’invito alla procedura negoziata del gestore uscente.
Il Tar di Trieste accoglie il ricorso ribadendo i paletti previsti dall’obbligo di rotazione degli inviti nei piccoli appalti, ricordati anche dal Consiglio di Stato (sentenza n.3831/2019). «Il principio di rotazione – si legge nella sentenza – si riferisce propriamente non solo agli affidamenti ma anche agli inviti». Perché rappresenta una sorta di «contropartita al carattere “fiduciario” della scelta del contraente allo scopo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo». In caso contrario la decisione di invitare anche l’appaltatore uscente deve essere motivata puntualmente «facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento». Cosa non avvenuta in questo caso.
Di più il Tar, revocando l’aggiudicazione e disponendo il subentro del secondo classificato, ha accolto anche il secondo motivo di ricorso secondo cui l’offerta dell’appaltatore uscente era carente di una delle prestazioni richieste. Carenza motivata dall’impresa con il fatto che la prestazione era già stata resa nel corso del precedente appalto. Motivo in più, osserva il Tar, per evidenziare le «vischiosità» e le «incrostazioni» che si creano con la ripetizione degli appalti senza cambiare gestori e che «convince sull’opportunità del principio legislativo di rotazione volto ad evitare posizioni consuetudinarie e dominanti nei rapporti degli operatori economici con le amministrazioni».