L’Agenzia delle entrate ha chiarito che il convivente more uxorio, che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalla norma istitutiva dell’agevolazione (art. 16-bis, TUIR), può fruire della detrazione al pari del familiare convivente e ciò anche in assenza di un contratto di comodato, in quanto la disponibilità dell’immobile è insita nella stessa convivenza.

La stabilità della convivenza viene dimostrata dall’iscrizione presso i registri anagrafici ed, al fine della fruizione del bonus, è fondamentale che sia in essere al momento d’inizio dei lavori.

L’Agenzia ha inoltre precisato che il convivente non proprietario dell’immobile, al pari dei famigliari conviventi, può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia. Si tratta di una precisazione che stravolge l’orientamento di prassi precedentemente consolidato. In precedenza, il convivente non familiare del titolare dell’immobile poteva fruire della detrazione esclusivamente se risultava detentore dell’immobile in base ad un contratto di comodato regolarmente registrato o altro titolo idoneo. Ad oggi, in base al nuovo orientamento dell’Agenzia, tale requisito non è più indispensabile ai fini della fruizione dell’agevolazione.