Per favorire la ripresa dell’attività sportiva in condizioni di sicurezza per l’atleta, il Ministero della Salute ha diramato una circolare (clicca qui per leggerla), con la quale fa proprie le raccomandazioni della Federazione Medico Sportiva Italiana, a proposito dell’idoneità sportiva agonistica per gli atleti non professionisti Covid positivi guariti, per quelli con sintomi che suggeriscono la presenza di Covid anche in assenza diagnosi COVID e per quelli che non hanno avuto alcun contatto con il virus.

Si tratta di un documento condiviso con il Ministero dello Sport, il CONI, il Comitato Paralimpico e le altre Società Scientifiche e Istituzioni del Gruppo di Lavoro “Tutela della salute nelle attività sportive”, con l’obiettivo – come si legge sul sito della Federazione Medico-Sportiva Italianadi favorire la ripresa dell’attività sportiva, quale fondamentale strumento di prevenzione e tutela della salute fisica e mentale, in condizioni di sicurezza per l’atleta e, contestualmente, senza ulteriore aggravio del Sistema Sanitario Nazionale”

Le raccomandazioni hanno lo scopo di tutelare la salute degli atleti che sono stati infettati in modo più o meno intenso dal VIRUS. A tal fine il documento distingue – all’interno della categoria degli atleti (stiamo parlando dei non professionisti) che già hanno conseguito il certificato di idoneità alla pratica dello sport agonistico – tra:

  • atleti guariti dall’infezione da Covid-19, sia che questa sia stata accertata attraverso un test molecolare sia che venga dedotta dalla specifica sintomatologia presente nel soggetto
  • atleti negativi al tampone molecolare o che non hanno sviluppato alcuna sintomatologia.

Quando il medico di medicina dello sport si trova in presenza di un soggetto rientrante nel primo gruppo, deciderà, sulla base della gravità della malattia, quali ulteriori esami diagnostici reputa necessari per la ripresa dell’attività sportiva in sicurezza per la salute dell’atleta, e tali esami, purtroppo, saranno a carico dell’atleta stesso.

Per l’atleta negativo non vengono invece indicate specifiche direttive, considerando valido fino alla scadenza annuale il certificato a suo tempo rilasciato.

Il documento esplicita, a pagina 7, che il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica al termine dell’iter di accertamenti diagnostici viene fatto solo in caso di primo rilascio o di rinnovo dello stesso, mentre, se malattia e successiva guarigione avvengono in corso di validità del precedente certificato, il medico rilascerà un’attestazione di “Ritorno all’attività (Return to Play)” che va a integrare la documentazione di valutazione sanitaria dell’atleta.