La rinuncia, da parte dell’acquirente, al voucher per uno spettacolo teatrale annullato per l’emergenza da Covid-19, che per legge sostituisce il rimborso in denaro del biglietto, rappresenta un’erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art-Bonus, se realizzata secondo specifiche modalità.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2020. L’applicabilità dell’Art-bonus è condizionata al riconoscimento della causale dell’importo ricevuto, non rimborsato mediante voucher, a titolo di donazione.

Tale credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa, è fruibile in tre quote annuali di pari importo.

Le persone fisiche fruiscono dell’Art-Bonus, per la rinuncia al voucher per uno spettacolo, nella dichiarazione dei redditi ed iniziano a godere della prima quota (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.

Ai fini del riconoscimento della “donazione” pare sia sufficiente l’emissione, da parte dell’ente organizzatore dello spettacolo, nei confronti dei destinatari del voucher che rinuncino allo stesso, di un’apposita attestazione che riconosca e individui specificamente, nell’importo e nella causale, l’erogazione liberale disposta in favore dell’ente stesso.

N.B.: non sono ammessi a questa misura i biglietti acquistati in contanti.