È di questi giorni la nascita delle prime “comunità energetiche” d’Italia, nelle quali privati cittadini, associazioni o anche aziende si uniscono per condividere lo stesso impianto rinnovabile, con una potenza complessiva non superiore a 200 kW, e sfruttare l’energia prodotta per il consumo immediato oppure per stoccarla in sistemi di accumulo. La condivisione dell’energia deve avvenire attraverso la rete elettrica esistente e l’impianto deve essere connesso alla rete elettrica a bassa tensione, attraverso la medesima cabina di trasformazione MT/BT.
In sostanza l’energia prodotta deve essere nelle immediate vicinanze dell’impianto, per cui gli “autoconsumatori” di energia rinnovabile devono trovarsi nello stesso edificio, nello stesso stabile, o condominio, o comunque nelle immediate vicinanze.

Esempio concreto è la prima comunità energetica appena inaugurata in provincia di Cuneo, dove il Comune di Magliano Alpi ha messo a disposizione un impianto fotovoltaico da 20Kwp e ha formalmente registrato all’Agenzia delle Entrate l’associazione “Comunità Energetica Rinnovabile Energy City Hall” per condividere l’energia prodotta e non autoconsumata dall’amministrazione.

Ma qual è stato l’iter normativo che ha portato a questo risultato?

La Legge n. 8 del 20 febbraio 2020, conversione del Decreto Legge cosiddetto “Milleproroghe” del 2020, contiene l’art.42-bis “Autoconsumo da Rinnovabili” che, anticipando il testo di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, con cui l’Unione Europea ha chiesto agli Stati membri di favorire l’ autoconsumo dell’energia prodotta, anche collettivamente, e di normare le cosiddette “Comunità di energia rinnovabile” (Cer), concede la possibilità di realizzare da subito l’autoconsumo collettivo e la comunità energetica rinnovabile.

Un ulteriore step è arrivato nei mesi scorsi con la firma del MISE al decreto attuativo del citato art. 42-bis, definendo una tariffa incentivante con la quale si favorisce la promozione dell’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche da fonti rinnovabili. L’energia  elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili e che risulti condivisa ha  diritto, pertanto, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:

  1. 100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo;
  2. 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili.

L’incentivo, riconosciuto per un periodo di 20 anni e gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), è cumulabile con il Superbonus al 110%, nei limiti previsti dalla legge, e punta a trasformare l’attuale sistema elettrico centralizzato, alimentato da combustibili fossili, in un sistema decentrato ed efficiente, alimentato con energie pulite, inesauribili e non inquinanti.

Sul sito del Gestore Servizi Energetici (GSE) è consultabile un’apposita sezione dove reperire maggiori informazioni sui requisiti necessari, le modalità di accesso, lo schema di contratto standard e le tempistiche di erogazione degli incentivi previsti dal Decreto Mise 16 settembre 2020 e dalla delibera ARERA 318/2020/R/eel.

 

Per maggiori informazioni:
Adelio Moscariello
Responsabile CNA Installazioni e impianti
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