L’Agenzia delle entrate si è pronunciata sul regime applicabile ai rimborsi chilometrici in caso di trasferta presso una sede lavorativa sita in un comune diverso da quello in cui è ubicata la normale sede di lavoro, qualora il lavoratore parta per la trasferta dal proprio domicilio.

In particolare, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che i rimborsi chilometrici sono esenti da imposizione solo se il relativo ammontare è determinato in base alle tabelle ACI e avendo riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Gli elementi devono risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Ne consegue che, se il dipendente raggiunge la località di missione partendo dalla propria residenza, per il trattamento fiscale e contributivo dell’indennità erogata occorre procedere nel seguente modo:

  1. se la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione è inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio e al lavoratore è riconosciuto un rimborso chilometrico di minor importo, l’integrale indennità è da considerare non imponibile;
  2.  se invece la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione è maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio e al lavoratore viene erogato un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza (ossia la maggiore indennità chilometrica corrisposta) è da considerare reddito imponibile.

Ecco due esempi, il primo riferito al settore edile, il secondo a quello manifatturiero.

  • Settore Edilizia. Lavoratore residente a Carpi assunto da una azienda che ha sede nel comune di Modena.

Se il lavoratore viene comandato a prestare la sua opera nel comune di Correggio (distanza Modena/Correggio 25 Km) che raggiunge partendo dalla propria abitazione, con il proprio mezzo, percorrendo 8 Km (distanza Carpi/Correggio). Al medesimo contrattualmente spetta il trattamento di trasferta previsto dall’integrativo provinciale e il rimborso chilometrico per spese di viaggio per il percorso Carpi/Correggio (distanza 8 km).

Il rimborso chilometrico corrispondente alla distanza percorsa dal dipendente per raggiungere dalla propria residenza la località di missione, pari a Km 8, è da considerarsi non imponibile in quanto è inferiore rispetto alla distanza Modena/Correggio (es. 25 Km).

Se il lavoratore viene comandato a prestare la sua opera nel comune di Sassuolo (es. distanza Modena/Sassuolo 18 Km) che raggiunge partendo dalla propria abitazione, con il suo mezzo personale, percorrendo 30 Km. Al medesimo contrattualmente spetta il trattamento di trasferta previsto dall’integrativo provinciale e il rimborso chilometrico per spese di viaggio per il percorso Carpi/Sassuolo (distanza 30 km).

Il rimborso chilometrico corrispondente alla distanza tra sede azienda e località di missione (18 Km) è da considerarsi esente, mentre il rimborso chilometrico erogato per la maggior distanza percorsa dal lavoratore 12 Km (30 – 18) è da considerare reddito imponibile.

  • Settore Industria metalmeccanica. Lavoratore residente a Bologna assunto da una azienda che ha sede nel comune di Calderara di Reno.

Se il lavoratore viene comandato a prestare la sua opera nel comune di Castel Maggiore, che raggiunge partendo dalla propria abitazione, con il proprio mezzo, percorrendo 10 Km (distanza Bologna/Castel Maggiore). Al suddetto lavoratore contrattualmente spetta il trattamento di trasferta come da CCNL (quindi diaria giornaliera o rimborso analitico spese pasto) e il rimborso chilometrico spese di viaggio per il percorso Bologna/Castel Maggiore (distanza 10 km).

Il rimborso chilometrico corrispondente alla distanza tra il luogo di residenza del lavoratore e la località di missione (10 Km) è da considerarsi non imponibile, poiché tragitto inferiore rispetto alla distanza Calderara di Reno/Castel Maggiore (17 km).

Se il lavoratore viene comandato a prestare la sua opera nel comune di San Giovanni in Persiceto (distanza Calderara di Reno/San Giovanni in Persiceto 12 Km) che raggiunge partendo dalla propria abitazione, con il proprio mezzo, percorrendo 28 Km (distanza Bologna/San Giovanni in Persiceto). Al suddetto lavoratore contrattualmente spetta il trattamento di trasferta come da CCNL (quindi diaria giornaliera o rimborso analitico spese pasto) e il rimborso chilometrico spese di viaggio per il percorso Bologna/San Giovanni in Persiceto (distanza 28 km).

Il rimborso chilometrico corrispondente alla distanza tra sede azienda e località di missione (12 Km) è da considerarsi esente, mentre il rimborso chilometrico erogato per la maggior distanza percorsa dal lavoratore (pari a 16 Km, ovvero 28 – 12) è da considerare reddito imponibile.