Le misure attuate per le imprese, con l’approvazione del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, sono molteplici e rispondono ad un duplice obiettivo:

  • creare un quadro normativo più certo ed allettante per le imprese italiane o straniere che intendono operare in Italia;
  • ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrativi a carico delle imprese con l’eliminazione di alcune distorsioni del sistema vigente.

In particolare, le misure tese a favorire l’internazionalizzazione delle imprese estere operanti in Italia si basano sostanzialmente sulla volontà di diminuire i dubbi nella determinazione del reddito imponibile, intensificando sia la possibilità di stipulare accordi preventivi con l’Amministrazione finanziaria che il ricorso ad interpelli su nuovi investimenti in Italia.

Sul fronte della fiscalità internazionale sono state eliminate o ridotte alcune storture del sistema ed è stato migliorato il prelievo nell’ambito dell’imposizione diretta.
Si tratta nello specifico dell’eliminazione della:

  • tassazione integrale dei dividendi e delle plusvalenze provenienti dai Paesi “black-list”;
  • disciplina delle imprese estere collegate (art. 168 del TUIR).

Si assiste, invece, al miglioramento:

  • del regime di riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (art. 165 del TUIR);
  • del regime di tassazione delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, con il superamento del principio della c.d. “forza di attrazione della stabile” incompatibile con i trattati contro le doppie imposizioni;
  • della disciplina della sospensione della tassazione in caso di trasferimento all’estero c.d. “exit tax”;
  • delle regole di deducibilità delle spese sostenute per acquistare beni e servizi da fornitori di black list, con il riconoscimento della spesa nei limiti del valore normale;
  • della disciplina del consolidato fiscale nel rispetto degli orientamenti della Corte di Giustizia europea, la quale ha dichiarato incompatibile con l’ordinamento comunitario una disciplina di consolidato domestico che escludeva la possibilità di consolidare società sorelle.

Di straordinaria importanza gli interventi tesi all’attrazione e al mantenimento degli investimenti produttivi in Italia come il nuovo regime opzionale per l’esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni estere (c.d. “branch exemption”) e il riconoscimento fiscale del valore normale degli asset delle aziende trasferite in Italia, anche in assenza di tassazione estera.

Con riferimento alla fiscalità interna si annovera la previsione di incremento dei limiti quantitativi di deducibilità delle spese di rappresentanza in base al requisito di inerenza da stabilirsi con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Sostanziale miglioramento al sistema di deduzione degli interessi passivi con l’inclusione nel calcolo del ROL anche dei dividendi provenienti dalle società controllate estere per non penalizzare gli investimenti partecipativi esteri.

Disposta la deduzione integrale degli interessi relativi a finanziamenti o rifinanziamenti garantiti da ipoteca, definendone meglio l’ambito applicativo con riguardo alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

Rivisto anche il trattamento fiscale delle perdite su crediti di cui all’articolo 101, comma 5, del TUIR, che riconosce l’applicabilità del regime di deducibilità “in ogni caso” delle perdite, sia nelle ipotesi di procedure estere equivalenti alle nostre procedure concorsuali interne sia ai casi di approvazione di piani di risanamento attestati previsti dalla legge fallimentare.

Eliminate nella fase di determinazione del carico tributario del contribuente diverse situazioni di incertezza normativa presenti nel nostro ordinamento.
Una tra queste riguarda l’impossibilità per l’Amministrazione finanziaria, più volte ribadita da CNA, di presumere per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, che l’esistenza di un maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP non sia presumibile soltanto sulla base del valore normale, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale.

Chiarito, inoltre, che la disciplina del transfer pricing di cui all’articolo 110, comma 7, del TUIR, non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato (c.d. “transfer pricing interno”).