Il decreto Legislativo n. 36 del 28/02/2021, comprensivo del correttivo, disciplina le attività sportive professionistiche e quelle sportive dilettantistiche.

I provvedimenti più rilevanti, commentati, in estrema sintesi, nella presente comunicazione, riguardano quelli relativi alle attività sportive dilettantistiche.

Si tratta di:

  • Lo statuto delle ASD e SSD deve contenere la clausola che l’attività sportiva sia svolta in via principale; viene fatta eccezione per le ASD e SSD che sono anche E.T.S. iscritte nel RUNTS
  • Vengono “reintegrati” tra i soggetti giuridici sportivi, oltre alle società di capitali, le cooperative sportive e tutti gli Enti del Terzo Settore, escluse le società di persone;
  • Le SSD (Società Sportive Dilettantistiche), escluso le Cooperative Sportive Dilettantistiche, potranno prevedere la distribuzione degli utili prodotti, fino al 50%;  per le sole SSD che gestiscono impianti sportivi, viene concesso di redistribuire fino all’80% degli utili prodotti;
  • Viene identificata la figura del volontario, (scompare quella dell’amatore), quale soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica a fronte del mero rimborso delle spese vive sostenute e documentate; i volontari dovranno essere assicurati per il rischio di malattia, infortunio, e responsabilità civile, connesse all’attività specifica di volontariato;
  • Al personale dedicato alla custodia, alla guardia, alla manutenzione, al marketing, all’animazione, ai posti di ristoro e agli shop all’interno degli impianti sportivi, si applicheranno le norme ordinarie dei rapporti di lavoro;
  • Potranno essere erogati PREMI per i risultati ottenuti nelle competizioni, a cui si applicherà una tassazione con ritenuta a titolo di imposta del 20%; tale importo, non avendo appunto natura retributiva, non andrà dichiarato e non verrà sommato ad altri redditi del percipiente.
  • Viene prevista l’abrogazione del vincolo sportivo a partire dal 1° luglio 2023.

LAVORATORI SPORTIVI

Vengono identificate le figure di lavoratori sportivi, intesi quali: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori tecnici, e direttori di gara, nonché ogni altro tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive;  i lavoratori sportivi debbono essere tesserati e svolgere un’attività, remunerata, tra quelle riconosciute dalle Federazione o Enti o Discipline Nazionali  affilianti.

Solo le figure sopra elencate, egli amministrativi-gestionali, rientrano tra i soggetti a cui si applica la nuova disciplina.

Dal punto di vista dell’inquadramento giuridico è previsto che:

  • quando la durata della prestazione non supera le 18 ore settimanali, si presume che il contratto di lavoro autonomo sia nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
  • se il rapporto supera le 18 ore, il contratto può essere inquadrato come lavoro subordinato, autonomo o  di collaborazione coordinata e continuativa.

Nel computo delle 18 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni o gare sportive.

N.B. Fondamentale sarà il rilascio della certificazione dei contratti di lavoro prevista dal D.lgs 36 art. 25, comma 3, in capo alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate Nazionali e ad altri organismi rappresentativi.

Dal punto di vista del trattamento tributario e previdenziale dei compensi ricevuti dai lavoratori sportivi:

  • fino a 5.000 esenzione totale da ritenute;
  • dai 5.000 euro e fino a 15.000 si applicano le ritenute previdenziali,
  • dai 15.000 euro in su, si applicheranno, le ritenute previdenziali e fiscali.

N.B.  Il lavoratore sportivo dovrà autocertificare, al momento della percezione del compenso, l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.

Per i contratti di lavoro sportivo autonomo, (escluso il lavoro subordinato) i contributi previdenziali sono calcolati sul 50% del compenso, per i primi cinque anni cioè fino al 31/12/2027.

Dipendenti di pubbliche amministrazioni

È prevista la possibilità, per i lavoratori dipendenti di qualsiasi amministrazione pubblica (scuole, regioni, comuni, ecc.…) fuori dall’orario di lavoro, di svolgere un’attività sportiva sotto qualunque forma, a condizione che diano all’amministrazione di appartenenza:

  • una comunicazione, se svolgono la propria attività come VOLONTARI SPORTIVI,
  • richiedano un’autorizzazione se invece la loro prestazione È REMUNERATA.

Essi possono stipulare contratti di lavoro sportivo come co.co.co. e possono inoltre percepire premi per i risultati ottenuti, o ricevere borse di studio.

GLI ADEMPIMENTI

Tutti gli adempimenti legati alla gestione dei rapporti di lavoro sportivo, saranno notevolmente semplificati, in quanto essi verranno gestiti solo attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche; tutti i dati saranno resi disponibili in tempo reale agli istituti INPS e INAIL.

N.B. Per tali adempimenti è previsto che le semplificazioni vengano disciplinate entro il 1° aprile 2023: manca chiaramente un coordinamento tra la data di entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo previsto per l’1/1/2023 e le semplificazioni degli adempimenti previsti entro il 1/4/2023!