È stata emanata l’attesa circolare dell’Agenzia delle Entrate sul “reverse charge“, che ha chiarito in concreto quali sono le prestazioni soggette a questo istituto nelle diverse attività, introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.
Confermando di fatto le prime interpretazioni di CNA, la circolare chiarisce che, vista l’incertezza nell’applicazione della norma che ha caratterizzato i primi mesi di applicazione della nuova disposizione, sono fatti salvi tutti i comportamenti adottati dai contribuenti dal 1 gennaio al 27 marzo 2015 (giorno di pubblicazione della circolare). Quindi in relazione ad eventuali comportamenti difformi adottati nessuna sanzione sarà applicata né dovrà essere operata alcuna modifica con emissione di note di variazione ai fini Iva.

In particolare l’Agenzia delle Entrate conferma che l’ambito di applicazione del “nuovo” reverse charge è guidato dai codici ATECO. Sono quindi soggette alla disciplina del “nuovo” reverse charge le operazioni rientranti nei codici ATECO che individuano le prestazioni di pulizia, demolizione, completamento e installazione impianti su edifici. Conseguentemente rientrano nell’applicazione del nuovo reverse charge anche le manutenzioni e riparazioni su impianti di edifici (comprese nei codici ATECO relativi all’installazione degli impianti stessi), così come richiesto RETE IMPRESE Italia – e quindi da CNA – al fine di definire un ambito chiaro di applicazione della norma che consenta maggiore certezza nell’applicazione della norma stessa.

L’amministrazione finanziaria, conferma, inoltre, altre richieste proposte da CNA. Nello specifico è precisato che:

  1. il “nuovo” reverse charge non si applica alle operazioni di fornitura con posa in opera di beni, dato che ai fini Iva queste operazioni costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizio;
  2. il reverse charge si applica anche nei rapporti consorziato/consorzio regolamentati da un rapporto di mandato senza rappresentanza, qualora il rapporto consorzio/terzo dovesse essere assoggettato a reverse charge;
  3. il “nuovo” reverse charge non si applica con riferimento alle prestazioni effettuate nei confronti di soggetti che hanno optato per la legge 398/1991.

Nella circolare è in fine confermato che il reverse charge prevale sullo split payment, solamente qualora il soggetto dovesse fatturare nei confronti di una pubblica amministrazione che opera nell’ambito di un’eventuale attività commerciale, quindi utilizzando una partita Iva.

Le sedi sono a disposizione per le informazioni specifiche.

In allegato la circolare dell’Agenzia delle Entrate.