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Sono state accolte le ragioni della CNA sui restauratori di beni culturali, il Tar Lazio apre alla pubblicazione dell’elenco unico

Nella sentenza del Tar del Lazio (Sentenza n. 1568/2021), che si è espresso in favore degli operatori del settore, il giudice, esprimendosi contro la richiesta di un’altra Associazione che chiedeva la creazione di più elenchi dei Restauratori di Beni Culturali in base al titolo di formazione, ha confermato che in Italia esiste un’unica figura di Restauratore di Beni Culturali così come già riconosciuta anche dal Ministero dei Beni culturali e che tutti coloro che vi sono iscritti hanno gli stessi privilegi di legge. Rigettando tali richieste, la sentenza apre, quindi, alla prossima pubblicazione dell’atteso elenco unico.

La sentenza del Tar Lazio (che si può leggere qui)  ha completamente accolto le nostre ragioni.
Riportiamo alcuni passaggi della sentenza:

“[…]Premesso quanto sopra, la circostanza che il nominativo degli aderenti all’Associazione ricorrente, per un verso, sia stato inserito nell’elenco approvato con il decreto direttoriale n. DG-ER 21.12.2018/183, senza l’indicazione circa il possesso da parte degli stessi di un diploma S.A.F. ante D.M. n. 87/2009, equiparato, ai sensi del successivo D.M. del 31.12.2017, al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LMR 02) e, per l’altro, non compaia nell’ulteriore elenco, approvato con decreto direttoriale DG-ER 28.12.2018/192 appare al Collegio immune dai vizi di legittimità prospettati in ricorso.

Ed invero, per come chiarito dallo stesso Mibact, la predisposizione dell’elenco, suddiviso per settori di competenza, approvato con il decreto direttoriale n. DG-ER 21.12.2018/183, è stata prevista dal Legislatore, a valle della procedura di selezione pubblica di cui all’art. 182 D.lgs. n. 42/2004, quale momento meramente ricognitivo di tutti coloro i quali, avendo superato con successo la selezione in parola, hanno acquisito la qualifica di restauratore dei beni culturali.

Analogo elenco, avente valore meramente ricognitivo dei dati comunicati dalle Università nonché dagli Istituti di formazione abilitati al rilascio di diplomi di laurea abilitanti, all’uopo interpellati, è stato approvato con l’ulteriore decreto DGER 28.12.2018/192. Tali elenchi sono del tutto privi di qualsivoglia valore costitutivo del diritto ad esercitare la professione di restauratore di beni culturali giacché siffatto diritto discende ope legis, a prescindere dalla predisposizione di albi/elenchi di sorta, dall’intervenuta acquisizione della qualifica in questione.

Se è quindi, vero, per come sopra evidenziato, che il titolo di restauratore acquisito a valle della procedura di cui all’art. 182 D.lgs. n. 42/2004 (elenco approvato con decreto direttoriale DG-ER 21.12.2018/183) è del tutto equivalente a quello acquisito, a regime, dal titolare di un diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (elenco approvato con decreto DG-ER 28.12.2018/192) non si vede sulla scorta di quali considerazioni logico-giuridiche il Ministero avrebbe dovuto:

  1. nel primo elenco, aggiungere l’annotazione circa il possesso, in capo agli associati dell’Organizzazione Restauratori Alta Formazione (cd. ORA), di un titolo di studio equivalente alla laurea;
  2. nel secondo elenco inserire siffatti associati insieme ai laureati;
  3. ovvero, addirittura, creare un elenco ad hoc, riservato esclusivamente ai diplomati S.A.F. ante DM n. 87/2009.

Trattasi di una pretesa che non ha alcun fondamento giuridico in quanto, lo si ribadisce, la qualifica restauratore di beni culturali esistente in capo ai diplomati S.A.F. ante D.M. n. 87/2009 (per effetto della procedura selettiva ex art. 182 Codice) e post declaratoria di equipollenza al diploma di laurea magistrale a ciclo unico, classe LMR/02, ex D.M. 31.12.2017, non ha alcun valore aggiunto rispetto all’identica qualifica riconosciuta a tutti gli altri soggetti che, sia pure a diverso ma non meno significativo titolo, hanno parimenti superato la procedura selettiva ex art. 182 D.lgs. n. 42/2004.

Né siffatto preteso valore aggiunto può discendere dal fatto che il Ministero, nelle more della procedura selettiva più volte sopra richiamata, con D.G. n. 77 del 21.07.2016 abbia “anticipato” il riconoscimento della qualifica di restauratore ai Diplomati S.A.F. ante 2009, così inserendoli in un elenco parziale.

Crediamo che questa sentenza, oltre a rappresentare un successo perché non crea binari separati, avrà valore anche negli appalti e contribuirà a definire la procedura di qualifica anche per i collaboratori restauratori.
Nei prossimi giorni prenderemo contatti con il MIBACT per appunto definire questi aspetti.