Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre scorso, individua i meccanismi assicurativi riguardanti i volontari degli ETS.

Si ricorda che tutti gli Enti del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (quindi le APS le ODV e gli altri enti del terzo settore iscritti nel RUNTS) che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.

Le polizze assicurative possono essere stipulate dagli E.T.S., in forma collettiva o in forma numerica, anche per il tramite delle reti associative cui essi aderiscono; tali polizze devono essere redatte delle imprese assicuratrici in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l’assenza di   discriminazioni   nell’accesso   dei   volontari   alla tutela assicurativa.

I volontari assicurabili sono quelli riportati nel Registro dei volontari; tale registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato/vidimato da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato (segretario comunale, o CCIAA), prima di essere messo in uso.

In alternativa alla forma “cartacea”, gli E.T.S. possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici sempre che gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte; possono essere utilizzati i registri telematici, eventualmente messi a disposizione dalle reti associative cui aderiscono fermo restando la titolarità in capo al singolo ente degli obblighi relativi alla tenuta del Registro.

La norma stabilisce che nel Registro devono essere indicati i nominativi dei volontari NON OCCASIONALI; il decreto in oggetto, prevede inoltre che gli E.T.S. possono riportare nel Registro anche i nominativi dei volontari OCCASIONALI (che in ogni caso sono obbligatoriamente da assicurare in caso di eventi o manifestazioni), istituendo un’apposita sezione separata del Registro.

Nel registro vanno indicati i seguenti dati, per ciascun volontario (non occasionale o occasionale):

  1. il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
  2. la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
  3. la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.

Gli E.T.S. comunicano tempestivamente all’impresa assicuratrice presso cui vengono stipulate le polizze i dati dei volontari, nelle modalità e nei tempi concordati con l’impresa assicuratrice.

Gli E.T.S. sono tenuti a conservare la documentazione riguardante l’assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, sia in modo occasionale che non occasionale, per un periodo non inferiore a dieci anni, e presentarla in caso di controlli da parte dell’ufficio competente del RUNTS o degli altri soggetti autorizzati.

N.B. Vale la pena ricordare che il Registro dei volontari è diverso dal Libro soci: infatti i volontari che per gli E.T.S. prestano attività di volontariato, e  che sono obbligatoriamente assicurati, NON necessariamente devono essere anche soci: allo stesso modo non tutti i soci iscritti nel libro soci (con diritto di voto) prestano effettivamente attività di volontariato e pertanto non necessitano di una copertura assicurativa per l’attività svolta.